La novità del “reverse charge”, introdotta dalla legge di Stabilità 2015 complica sempre di più la gestione delle fatture emesse dei servizi di pulizia, queste imprese ora devono tener conto delle caratteristiche del loro cliente prima di emettere la fattura.

 

Le diverse modalità di emissione delle fatture nascono dalla deroga al principio generale IVA che obbliga solo i «soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili» a versare dell’Iva, in quanto viene previsto che, per determinate operazioni, il «pagamento dell’imposta» debba essere effettuato dal committente, naturalmente il reverse charge non si applica se il cliente è un soggetto privo di partita Iva. 

 

La casistica è frequente  nel  settore delle pulizie, dove molte fatture vengono emesse, oltre che a persone fisiche, anche a condomìni, i quali devono dotarsi solo di codice fiscale, essendo solo sostituti d’imposta, a meno che non siano considerati società di fatto, con obbligo di partita Iva.

 

Per i servizi di pulizia verso questi soggetti (persone fisiche o condomìni senzapartita Iva), le regole di fatturazione non sono cambiate dal 1° gennaio 2015, quindi si continua ad emettere le fatture con Iva. Per quelle verso i condomìni (con o senza amministratore), poi, non va dimenticata la ritenuta d’acconto del 4%, che deve essere trattenuta su tutti i corrispettivi per «prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi» effettuate nell’esercizio di impresa.  

 

Se la fattura è emessa verso soggetti passivi Iva (imprese o professionisti), oltre a non applicare la ritenuta d’acconto del 4%, come accadeva prima, dal 1°gennaio 2015 non deve essere esposta l’Iva e và riportata la dicitura «reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), DPR n. 633/1972». 

 

Questa novità riguarda tutte le operazioni «effettuate» dal 1°gennaio 2015, quindi, considerando che si trattadi servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del relativo corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se il documento Iva viene emesso prima del pagamento. Quindi  anche per  le prestazioni del 2014  che vengono fatturate  nel 2015  si applicherà il reverse charge.

 

REVERSE CHARGE – adempimenti: l’impresa che presta il servizio deve emettere  una fattura «senza addebito d’imposta» e con l’annotazione «inversione contabile» e l’indicazione della relativa norma. Il cliente, soggetto passivo d’imposta,  deve integrare il documento ricevuto «con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta» e deve registrarlo sia nel registro delle fatture emesse «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese», sia nel registro degli acquisti «ai fini della detrazione».

 

Quindi l’imposta, registrata sia a debito sia a credito, nella sostanza non viene versata dal cliente, a meno che non visiano dei limiti alla detrazione, come accade ad esempio quando il cliente è soggetto all’indetraibilità per il pro-rata, causato da operazioni esenti.

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