Le disposizioni in esame dispongono in primo luogo l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi. 

 

Di fatto, in recepimento della direttiva comunitaria,  il Legislatore italiano  prevede  l’applicazione del reverse charge per le“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”e interviene anche sul settore della grande distribuzione: ipermercati, supermercati e discount alimentari.   

 

Si sottolinea, però che mentre l’applicazione del reverse charge alla grande distribuzione resta subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea, le misure sul reverse charge riguardanti i settori dell’edilizia specializzata, pulizie, energia e gas appaiono sottratte a tale procedura autorizzativa e risultano, quindi, di diretta applicazione.

Attraverso, poi, un ulteriore intervento, all’art. 74 del D.P.R. 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltre che ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. 

 

Si ricorda che, per “reverse charge” o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l’IVA, dal cedente di beni/serviziall’acquirente – in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sulvalore aggiunto.

 

In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nelregistro degli acquisti, sia in quello delle fatture.

Le disposizioni intendono, coerentemente con la Direttiva Comunitaria – che consente l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi diriparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili – sembra estendere l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nel settore edile (in particolare le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) indipendentemente dalla circostanza che siano rese in subappalto.

 

La norma in esame, al comma 6 dell’art. 17, del decreto IVA, estendendo il reverse charge anche trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell’ambito del sistema europeo di  emission trading (EU ETS), a norma dell’art. 12, direttiva n. 2003/87/CE, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all’energia e al gas e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. Vista la portata del provvedimento sarà necessario attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per risolvere i numerosi dubbi che sorgono in materia.

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