Le dimissioni costituiscono un atto
unilaterale recettizio che assumono efficacia giuridica dal momento in cui
entrano nella sfera di conoscenza del datore di lavoro. 

 

Pertanto la data di ricezione della
comunicazione (attraverso Pec o semplice e_mail aziendale – circolare Ministero
del Lavoro n.12/2016) che nel nuovo modulo è quella che risulta nel campo “data
di trasmissione” costituisce la data di decorrenza del preavviso contrattuale o
della risoluzione immediata se il lavoratore non intende effettuare in nessun
modo il periodo di preavviso.

 

Nel nuovo modulo ministeriale per le
dimissioni/risoluzioni consensuali da presentare in via telematica, a decorrere
dal 12 marzo 2016, è prevista nella Sezione 4 – Recesso dal rapporto di
lavoro/Revoca, l’indicazione di una data di “decorrenza” delle dimissioni.

 

Tale termine – senza alcun riferimento o
rinvio esplicito al preavviso contrattuale e alla sua durata – alla luce delle
considerazioni prima richiamate, risulta di “ambigua” interpretazione.

Su questo punto sono state avanzate
richieste di chiarimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

A tale riguardo il Ministero ha precisato
nella risposta che il “termine di decorrenza che deve essere riportato nel
modulo è quello relativo al primo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro
” del dipendente e che, conseguentemente, se il
lavoratore intende svolgere il periodo di preavviso previsto dal c.c.n.l. deve,
a tal fine, considerare anche il relativo periodo.

 

Esempio:

 

l’azienda riceve le dimissioni del
lavoratore in data 6 aprile 2016 e il lavoratore intende lavorare il periodo di
preavviso che è pari per il suo livello d’inquadramento a 20 giorni di
calendario. Il preavviso pertanto inizia a decorrere dal giorno successivo
ovvero dal 7 aprile 2016 e si concluderà il 27 aprile 2016.

 

La data che andrà conseguentemente
riportata nel nuovo modulo di dimissioni è il 28 aprile 2016 (primo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro).

Da tale data iniziano a decorrere i 5 gg per comunicare al CPI le dimissioni del
lavoratore (ovvero entro il successivo 2 maggio 2016).

 

Si
segnala inoltre, che sul portale clic lavoro (http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx) sono state pubblicate le
prime FAQ in risposta ad alcuni quesiti indirizzata al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali attraverso l’indirizzo di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it

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