La lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna. Secondo il Ministero del Lavoro (Interpello n.18/2014 del 26 giugno 2014) anche il genitore vedovo rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” e può dunque rifiutare la prestazione notturna qualora sia convivente con un figlio di età inferiore a 12 anni.

 

Ricordiamo in proposito che:

  • il dissenso deve essere espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione;
  • la violazione di tale precetto integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro;
  • per “periodo notturno” si intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La norma prevede altresì che è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

 

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età minore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio cario un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e, successive modificazioni.