Il certificato penale che deve essere richiesto dai datori di lavoro in caso di insaturazione di un rapporto di lavoro che comporta il contatto regolare e continuativo con minori, verrà rilasciato dai tribunali con esclusivo riferimento alle condanne per i reati ed alle sanzioni interdittive previste dalla norma di riferimento. La data dalla quale il nuovo certificato sarà effettivamente disponibile verrà resa nota dal Ministero della Giustizia

 

Il certificato sarà denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all’art.25 DPR 14/11/2002 n. 313)”. Esso conterrà le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater – 600 quater 1. 600-quinques e 609-undicies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

In particolare, le sanzioni intedittive oggetto del trattamento sono:

 

– la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt.609-nonies 2°comma c.p.);

 

– la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art.609-nonies 3°comma c.p.). Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato finchè durano gli effetti delle stesse.

 

In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi degli articoli 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contratti diretti e regolari con minori”.

 

 

Modulo richiesta

L’inserimento nel certificato delle sole condanne previste dalla norma in argomento farà venir meno la necessità di acquisire in calce alla richiesta il consenso del lavoratore interessato. La nuova modulistica non contiene quindi più la sezione inerente l’acquisizione del consenso.

 

Documentazione e help desk

La circolare in commento e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul portale del casellario (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazione è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06-97996200.