Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio portale istituzionale una scheda operativa inerente il “Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro” che contiene le modalità di richiesta del nuovo certificato previsto dalla normativa in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

 

In tale ambito viene in particolare chiarito che:

– il certificato penale deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare nei confronti di detta persona l’esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

– l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione;

– la richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato (6 mesi dalla data di rilascio) e non va presentata per  le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).


la richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata.

– i casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B. In riferimento alla richiesta di certificazione in argomento, si ritiene che l’unica ipotesi di esenzione applicabile sia quella contemplata dall’art.27-bis della tabella: “Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Si ricorda che le Federazione e gli Enti sportivi a cui si riferisce la norma, sono esclusivamente le strutture nazionali riconosciuti dal CONI e non le associazioni “di base”; le ONLUS sono gli enti iscritti all’anagrafe unica delle ONLUS tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate, e le ONLUS di diritto cioè le associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative, regolarmente iscritte negli specifici registri.