Per quanto concerne il lavoro accessorio
(c.d. “buoni lavoro”), le modifiche previste al D.lgs. 81/2015, sono le
seguenti:

 

– gli
imprenditori non agricoli e i professionisti, dovranno comunicare alla sede
territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( le attuali D.T.L.),
almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici o il
codice fiscale del lavoratore, indicando altresì i luogo e la durata della
prestazione. Non è più previsto che la comunicazione possa essere riferita ad
un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi;

 

– la
comunicazione potrà essere effettuata tramite sms, posta elettronica o
ulteriori modalità, da individuare tramite apposito decreto Ministeriale;

 

– tale
obbligo riguarderà anche gli imprenditori agricoli i quali dovranno però
effettuate la comunicazione con riferimento alle prestazioni che si svolgeranno
in un arco temporale non superiore a sette giorni. Ciò per tenere conto della
specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro
agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di
lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da
parte di fattori metereologici.;

 

– la
violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con la sanzione
amministrativa da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore, non diffidabile ai
sensi dell’art.13 del D.lgs. 124/2004;

 

– per
gli imprenditori agricoli è inoltre prevista la non applicazione del limite
economico di 2.000 euro per ogni lavoratore. Il lavoratore potrà quindi
effettuare prestazioni di lavoro accessorio per lo stesso committente
imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7.000 euro per anno civile
(fattispecie ora prevista grazie ad una mera indicazione del Ministero del
Lavoro).

 

Si sottolinea che le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dello schema di decreto in Gazzetta
Ufficiale e previo emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà stabilire le
modalità applicative delle nuove modalità di comunicazione. 


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