Principali modifiche e spunti di riflessione

A cura degli Uffici Legislativo e
Relazioni istituzionale della CNA Nazionale

Principali modifiche

Superamento del Bicameralismo Paritario

Il Parlamento sarà sempre composto da Camera e Senato, ma i
due organi avranno composizione e poteri diversi. La Camera mantiene la
titolarità del rapporto fiduciario con il Governo, il Senato non sarà più una
camera “politica”, poiché rappresenterà istituzioni territoriali (Regioni e
Comuni).

Composizione del nuovo senato

Il Senato sarà composto al massimo da 100 membri (rispetto
agli attuali 315): 95 eletti, in proporzione alla popolazione della regione,
con metodo proporzionale dai consigli regionali e delle province autonome
(nelle specifico 74 tra i consiglieri regionali e 21 sindaci) a cui si
aggiungono 5 senatori nominabili dal Presidente della Repubblica, per un
mandato di sette anni non rinnovabile. I novantacinque senatori restano in
carica per la stessa durata del loro mandato territoriale.

Composizione della Camera

La Camera rimane composta da 630 deputati.

Legge elettorale

I componenti della Camera (che rimane l’unico organo
elettivo) saranno eletti in base alla legge elettorale n. 52/205 cd. Italicum. È
prevista l’emanazione di una legge elettorale anche per il Senato; tuttavia,
nella prima attuazione della riforma i senatori saranno eletti dai Consigli
regionali.

Procedimento legislativo

Viene meno la navetta parlamentare e l’esercizio paritario
tra Camera e Senato della funzione legislativa resta solo in un ristretto
numero di casi (es. leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali;
legge elettorale). In tutte le altre ipotesi, l’esame del Senato sui disegni di
legge è eventuale (subordinato alla richiesta di 1/3 dei componenti) e di
natura consultiva ma l’approvazione definitiva spetta alla Camera dei deputati.

Voto a data certa

Si introduce, altresì, una corsia preferenziale per il
Governo che può chiedere alla Camera di votare entro settanta giorni un disegno
di legge essenziale per l’attuazione del programma. Al contempo, viene limitata
la possibilità di adottare decreti legge da parte del Governo.

Referendum

Le firme necessarie per i referendum abrogativi restano
500.000, con il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.
In caso si arrivi a 800.000 firme il quorum si abbassa alla maggioranza dei
votanti dell’ultima tornata elettorale. Si introduce anche una riserva di legge
per disciplinare i referendum propositivi e d’indirizzo. Per le leggi di
iniziativa popolare il requisito di cinquantamila firme necessarie per la
presentazione è elevato a 150.000 (da 50.000).

Soppressione del CNEL

È prevista la soppressione del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro.

Titolo V Soppressione delle province

È stato eliminato dal testo il riferimento alle province,
anche perché il loro riassetto dal punto di vista operativo era già stato
avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio), che ha istituito gli
enti di area vasta.

Titolo V Riparto di competenze legislative

Viene eliminata la competenza concorrente tra Stato e
Regioni e modificato l’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato
e di competenza esclusiva delle Regioni. In particolare, la competenza
esclusiva statale viene integrata con: politiche attive del lavoro e la tutela
della salute e sicurezza del lavoro, coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati della PA, norme sul procedimento amministrativo; norme
generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per
la tutela e sicurezza del lavoro; previdenza complementare ed integrativa;
commercio con l’estero; tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni
generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul
turismo; ordinamento sportivo; ordinamento delle professioni e della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture
strategiche.

Titolo V Autonomia finanziaria degli enti territoriali

Con riferimento all’autonomia finanziaria degli enti
territoriali viene costituzionalizzata il principio dei costi e fabbisogni
standard. Il richiamo agli indicatori di riferimento è correlato all’evoluzione
del federalismo fiscale.

Titolo V Clausola di supremazia

Lo Stato può intervenire su proposta del Governo anche su
materie di competenza regionale se lo richiede l’unità giuridica o economica
del Paese.

Elezione del Presidente della Repubblica

È il Parlamento in seduta comune che elegge il Capo dello
Stato, ma senza delegati regionali. Cambiano i quorum: per i primi tre scrutini
è mantenuta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in
seduta comune, dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti
dell’Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza
dei tre quinti dei votanti (attualmente è richiesta la maggioranza assoluta dei
componenti).

Controllo della Corte costituzionale

È previsto il controllo di legittimità costituzionale
preventivo delle leggi elettorali prima che vengano promulgate. Questa
possibilità sarà estesa anche all’Italicum. Il controllo sulle leggi ordinarie
resta successivo.

Composizione del nuovo Senato

 

Regioni e province
autonome

Popolazione censimento
2011

Seggi

Popolazione media per
seggio

Piemonte

4.363.916

7

623.416

Valle d’Aosta

126.806

2

63.403

Lombardia

9.704.151

14

693.153

Provincia autonoma di Bolzano

504.643

2

252.321

Provincia autonoma di Trento

524.832

2

262.416

Veneto

4.857.210

7

693.887

Friuli Venezia Giulia

1.218.985

2

609.492

Liguria

1.570.694

2

785.347

Emilia Romagna

4.342.135

6

723.689

Toscana

3.672.202

5

734.440

Umbria

884.268

2

442.134

Marche

1.541.319

2

770.659

Lazio

5.502.886

8

687.860

Abruzzo

1.307.309

2

653.654

Molise

313.660

2

156.830

Campania

5.766.810

9

640.756

Puglia

4.052.566

6

675.427

Basilicata

578.036

2

289.018

Calabria

1.959.050

3

653.016

Sicilia

5.002.904

7

714.700

Sardegna

1.639.362

3

546.454

Totale

59.433.744

95

625.618

 

Ripartizione di materie tra Stato e Regioni dopo la riforma

 

Competenze
esclusive dello Stato

Competenze
esclusive delle Regioni

  • Ordine pubblico e sicurezza
  • Polizia amministrativa locale
  • Cittadinanza, stato civile e anagrafi

 

  • Giurisdizione e norme processuali
  • Ordinamento civile e penale
  • Giustizia amministrativa

 

  • Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
    concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
    il territorio nazionale
  • Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per
    le politiche sociali e per la sicurezza alimentare
  • Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali
  • Disposizioni generali e comuni sull’istruzione
  • Ordinamento scolastico
  • Istruzione universitaria e programmazione strategica della
    ricerca scientifica e tecnologica
  • Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche
    universitario
  • Previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e
    integrativa
  • Tutela e sicurezza del lavoro
  • Politiche attive del lavoro
  • Disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione
    professionale
  • Organizzazione in ambito regionale dei servizi della formazione
    professionale
  • Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e
    funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane
  • Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni

 

  • Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
    internazionale
  • Commercio con l’estero

 

  • Pesi, misure e determinazione del tempo
  • Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati,
    dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme programmatiche
    dell’amministrazione statale, regionale e locale
  • Opere dell’ingegno

 

  • Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
  • Ambiente e ecosistema
  • Ordinamento sportivo
  • Disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul
    turismo
  • Disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione
    dei beni ambientali, culturali e paesaggistici
  • Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività
    culturali
  • Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo
  • Ordinamento delle professioni
  • Ordinamento della comunicazione

 

  • Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio
  • Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile
  • Pianificazione del territorio regionale
  • Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia

 

  • Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di
    navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza
  • Porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e
    internazionale
  • Dotazione infrastrutturale
  • Mobilità all’interno del territorio regionale

 

  • Rappresentanza delle minoranze linguistiche

 

  • Ogni materia non espressamente riservata alla competenza
    esclusiva dello Stato.

 

Spunti di riflessione in vista del prossimo referendum confermativo

Si chiama appunto referendum confermativo perché non è
necessario il raggiungimento del quorum. A prescindere.

I principali motivi
del “NO”

I principali motivi
del “SI”

No, perché con la nuova
costituzione sarà rafforzato il potere esecutivo a scapito della sovranità
popolare
. Questo anche per effetto della nuova legge elettorale, che
rischia di limitare la sovranità del popolo e consegnarla ad una minoranza
parlamentare.

Si, perché la ratio ispiratrice
della riforma è il superamento del bicameralismo paritario e il
rafforzamento della governabilità. In questo senso si inserisce anche
la nuova legge elettorale, secondo cui il premio di maggioranza viene dato
alla lista e non alla coalizione, evitando la formazione di raggruppamenti
eterogenei.

No, perché il testo non
è chiaro, il contenuto è disomogeneo, creerà troppe incertezze e produrrà nuovo
contenzioso
.

Si, perché è una
riforma in continuità con le proposte del passato. Pone fine ad una stagione
di inconcludenza riformatrice. Non ci sarà nuovo contenzioso, in
quanto gran parte di esso si è acuito dopo la riforma del Titolo V avvenuta
nel 2001 (dal 2002 ad oggi si contano oltre 2000 pronunce della Consulta in
relazione al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni).

No, perché non è chiaro
il ruolo del nuovo Senato che, invece di trasformarsi nella
rappresentanza delle autonomie, avrebbe potuto essere eliminato tout court.

Si, perché sin dai
lavori della Costituente si immaginava un Senato rappresentativo delle
istituzioni territoriali
, quindi si sta dando attuazione ad un modello
già ipotizzato nel ‘46.

No, perché i senatori
andavano eletti direttamente e non nominati dai Consigli
regionali. Non è chiara la modalità di elezione del nuovo Senato, in
particolare dei 21 sindaci fatta senza un criterio proporzionale. Non viene
affrontato il tema del rapporto con gli esecutivi regionali, né la
configurazione del mandato del sindaco.

Si, perché la navetta
parlamentare ha generato fino ad ora molti ritardi nell’approvazione delle
leggi e molte sovrapposizioni tra le due Camere che hanno le stesse
funzioni
. In tale ambito, una possibile elezione diretta dei senatori creerebbe
una Camera con poteri non in linea con il mancato rapporto fiduciario con il
Governo, dunque un grosso ostacolo al procedimento legislativo, potendo porre
il veto su tutte le questioni di sua competenza.

No, perché di fatto il
ruolo del Senato è depotenziato. Non potrà operare un regionalismo cooperativo
in quanto non ha le funzioni essenziali per legiferare su questioni di
competenza regionale.

Si, perché prima di
tutto bisogna immaginare un Senato completamente diverso da quello
attuale. Non si tratta di un doppione della Camera dei Deputati, ma di un
organo fortemente garantista rispetto agli interessi regionali e locali.

No, perché i
procedimenti legislativi
previsti sono troppi e complicati.
Si contano almeno otto tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie con
pregiudizio per la funzionalità della Camera e il rischio di vizi di
costituzionalità.

Si, perché nel nostro
ordinamento è già presente una pluralità di procedimenti legislativi,
che non è dovuta alla riforma (procedimento legislativo ordinario,
procedimento abbreviato, decentrato, redigente, per le leggi di bilancio, per
le leggi di conversione dei decreti-legge, e per l’approvazione delle leggi
di amnistia ed indulto).

No, perché si ampliano
i poteri di iniziativa legislativa del Governo
mediante disegni di legge
attuativi del programma di governo da approvare in 70 giorni, sacrificando
quindi i margini dell’iniziativa parlamentare.

Si, perché i poteri
normativi del Governo vengono riequilibrati
attraverso stringenti limiti
alla decretazione d’urgenza, troppo utilizzata negli ultimi anni, e il voto a
data certa per le principali iniziative governative.

No, perché il nuovo
riparto di competenze
tra Stato e Regioni e la clausola di supremazia sviliscono
l’autonomia regionale. L’assetto regionale risulta indebolito dal nuovo
riparto di materie, che vede, da un lato, l’eliminazione delle competenze
concorrenti e, dall’altro, la competenza dello Stato a dettare esclusivamente
disposizioni generali e comuni in alcune materie (ad esempio la tutela della
salute, le politiche sociali e la sicurezza alimentare) alle quali non
corrisponde alcuna normativa regionale di attuazione.

Si, con la riforma
costituzionale vengono ridefiniti i rapporti tra Stato e Regioni nel solco
della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001.
Vengono incrementate le materie di competenza esclusiva statale e tipizzate
materie di competenza esclusiva regionale cui corrispondono in gran parte
principi generali e comuni fissati da leggi statali.

Quanto alla clausola
di supremazia
, anche gli altri sistemi federali prevedono che in
Palamento nazionale abbia l’ultima parola.

No, perché le modifiche
introdotte non hanno efficacia per le regioni a statuto speciale.

Si, la riforma si
applicherà anche alle regioni a statuto speciale appena saranno rivisti i
loro statuti
(sempre con legge costituzionale).

No, perché dopo l’abolizione
del CNEL non si garantisce un confronto tra istituzioni politiche e rappresentanze
sociali
.

Si, perché il CNEL ha
prodotto un numero irrisorio di iniziative parlamentari e non ha assolto alla
funzione di raccordo con le categorie economiche e sociali. Il risparmio per l’abolizione
del CNEL è stimato in 100 milioni di euro l’anno
.

No, perché viene
aumentato il numero di firme per la presentazione di leggi di
iniziativa popolare
.

Si, perché dal 48 ad
oggi la popolazione è aumentata e il raggiungimento di 150.000 firme è
facilmente raggiungibile anche grazie agli attuali mezzi di comunicazione.

No, perché doveva la
riforma costituzionale doveva essere approvata con il massimo consenso
parlamentare
, visto che la costituzione è “la casa comune” di tutti.

Si, perché in realtà
l’iter della riforma è durato oltre 2 anni, passando per sei letture e 6
mila votazioni,
e il testo è stato condiviso sin dall’inizio da una
maggioranza ampia.

No, perché la riforma non
riduce i costi della politica
.

Si, perché riduce
complessivamente di 1 miliardo di euro i costi della politica.