Per effetto di quanto disposto dall’art.54 del D.lgs.81/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata continuativa, anche a progetto o soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano dell’estinzione degli illeciti connessi all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi, a condizione che:

 

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile (es. DTL, sede sindacale), o davanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

 

In considerazione del notevole intresse che tale disciplina sta suscitando, preso atto che da parte degli organi istituzionalmente preposti (Ministero del Lavoro in primis), non sono state fornite indicazioni di alcun genere in merito alle concrete modalità di attuazione della stessa, si riportano di seguito gli elementi che si ritengono caratterizanti della sanatoria, elaborati sulle disposizioni di legge e tenendo conto degli orientamenti che si stanno attualemente formando e che risultano prevalenti in dottrina.

 

Tali indicazioni non hanno ovviamente valore assoluto e sono quindi passibili di modifiche considerata la predetta mancanza di  indicazioni ufficiali:

 

a) forme contrattuali sanabili: Co.co.co/Pro e Partite Iva. Escluse le associazioni in partecipazione;

b) rapporti interessati: sia quelli ancora in essere al 1 gennaio 2016, sia quelli cessati prima;

c) effetti della sanatoria: non si interviene sui pregressi rapporti di collaborazione o partita Iva, che conservano pertanto la loro natura di lavoro autonomo senza più alcuna possibilità di contestazione futura. Vengono invece sanati gli eventuali illeciti inerenti la qualificazione di tali rapporti, che avrebbero potuto emergere in caso di futuri accertamenti ispettivi;

d) sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato: anche se l’orientamento prevalente  che si sta formando in dottrina è favorevole, non vi è al momento alcuna certezza che tale sgravio, seppur nella versione attenuata, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, possa essere applicato anche ai rapporti a tempo indeterminato instaurati a seguito della stabilizzazione;

e) assunzioni a tempo indeterminato effettuate entroil 31.12.2015: in presenza dei requisiti ed a condizione che i rapporti intercorsi siano stati genuinamente di lavoro autonomo, possono beneficiare del preddetto sgravio nella forma prevista per le assunzione effettuate nel 2015 (L.190/2014), ma non della stabilizzazione. I pregressi rapporti di collaborazione e Partite Iva potranno quindi ancora essere conteststi in futuro e comportare, in caso di trasformazione in rapporti di lavoro subordinato, la perdita degli sgravi triennali.

 

In termini generali si può dunque asserire che i committenti di rapporti di collaborazione o con titolari di partita IVA, dovranno pertanto operare innanzitutto un’attenta valutazione sulla genuinità di tali rapporti e decidere quindi a quale opzione aderire:

a) procedere all’assunzione entro il 2015 beneficando dello sgravio triennale, lasciando tuttavia aperta la strada a possibili controlli da parte degli organi di vigilanza sulla natura dei rapporti inercorsi;

b) assumere i lavoratori dal 2016, rinunciando allo sgravio triennale totale previsto dalla L.190/2014,  ma beneficiando della santoria “tombale” sia sulla natura dei rapporti intercorsi sia sui relativi illeciti,  con la possibilità che anche tali assunzioni potranno beneficiare dello sgravio biennale ridotto (40% della retribuzione) previsto dalla Legge di Stabilità 2016, in via di approvazione.

 

Per maggiori informazioni:
Fiorenza Maschi
fmaschi@cnaparma.it 

t. 0521 227211