Nella seduta del 11 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato in
via definitiva il testo dei seguenti schemi di decreto legislativo, attuativi
della legge delega n.183/2014 (c.d. Jobs act):

–  misure per la conciliazione
delle esigenze di cura, vita e di lavoro 
– disciplina organica dei contratti
di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.

L’entrata in
vigore dei due decreti è prevista per il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non si applicano cioè i
15 giorni di vacatio legis). Si segnalano in particolare le seguenti
disposizioni inerenti il decreto sul testo organico delle forme contrattuali,
tenuto conto degli immediati impatti operativi che la loro entrata in vigore
comporterà:

Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co.
Pro.):
  a partire dall’entrata in vigore del decreto,
non potranno più essere attivati . Quelli già in essere potranno invece
proseguire fino alla loro scadenza. Restano in vigore le Collaborazioni
coordinate continuative (art.409 del c.p.c.);
–  Limitazioni alle
Co.co.co.:
a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti
di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro
continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le
norme del lavoro subordinato, fatta eccezione per alcune situazioni particolari
elencate nella legge;
Partite IVA: le limitazioni
introdotte dalla riforma Fornero rimangono in vigore solo per i contratti già in
essere alla data di entrata in vigore del decreto;
Stabilizzazione
delle Co.co.co/pro. e delle P.IVA: dal  1° gennaio 2016
i datori di
lavoro potranno assumere a tempo indeterminato i soggetti con cui sono
intercorsi rapporti contrattuali di tale genere, beneficiando dell’estinzione
degli illeciti connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto
pregresso;
Associazioni in partecipazione con apporto anche di
lavoro: dall’entrata in vigore
del decreto non saranno più fattibili.
Quelle già in essere sono fatte salve fino alla loro cessazione;

Buoni lavoro
: elevato a 7.000 euro il tetto annuale dei buoni che il
prestatore può complessivamente percepire. Confermato il limite di 2.000 euro
per i committenti  imprenditori e i professionisti. Reintrodotto il limite
complessivo di 3.000 per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Obbligo per gli imprenditori ed i professionisti di acquistare i buoni
solo in via telematica. Divieto di utilizzare i buoni nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

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