Con la conversione in legge della manovrina sono confermati
gli interventi in materia di IVA, l’articolo 1 del D.L. 50/2017, nella versione definitiva convertita nella
L. 96/2017, ha modificato la disciplina, contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R.
633/1972
.

 

Il meccanismo  dello
split payment si estende e trova
applicazione alle operazioni per
le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

 

L’aspetto più rilevante è quello relativo all’ambito
soggettivo
, la scissione
estende il raggio d’azione del
meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel
conto consolidato pubblicato dall’ISTAT (ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009),
tra cui si annoverano gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali. Restano esclusi gli enti
pubblici gestori di demanio collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti
alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

L’ampliamento riguarda anche le società, non rientranti nel conto consolidato, che però sono
considerati ad alta affidabilità fiscale, quali le:

Al fine di facilitare
l’individuazione dei soggetti acquirenti in possesso delle caratteristiche per
l’applicazione della scissione dei pagamenti, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti
devono rilasciare un documento attestante
la loro riconducibilità all’articolo 17-ter del D.P.R.
633/1972
, i cedenti e prestatori in possesso dell’attestazione sono tenuti all’applicazione del
regime in commento.

 

Viene  confermata 
anche  l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter
che prevedeva l’esclusione dall’applicazione dello split payment dei compensi per prestazioni di servizi
sottoposti a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito o a
titolo di acconto
, quindi anche i compensi a favore dei lavoratori
autonomi
saranno assoggettati
alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano
effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione.

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