L’adesione all’Iva di cassa, per i soggetti con volume d’affari sino al massimo di due milioni di euro, entra in vigore il prossimo dicembre; l’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce, infatti, che le disposizioni del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa vengano applicate dal primo dicembre 2012.
Il contribuente che deciderà di optare per il nuovo regime di cassa dovrà computare nella liquidazione Iva mensile l’imposta a debito “teorica” relativa alle operazioni registrate per poi sottrarre l’“Iva a debito sospesa”, relativa alle fatture emesse e non incassate, nonché l’imposta a credito sulle fatture di acquisto registrate, ma non pagate. Rimaniamo in attesa del provvedimento relativo alle modalità di esercizio dell’opzione che dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
L’effetto dell’avvio anticipato al primo dicembre 2012, dal punto di vista pratico, non è scontato. I contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile avranno minori complicazioni rispetto a quelli che la liquidano trimestralmente, per i quali andranno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre.
I contribuenti mensili, data la facoltà di adottare l’Iva per cassa per le operazioni effettuate dal primo dicembre 2012, considereranno nella liquidazione di dicembre 2012 tutte le fatture immediate emesse nel mese di dicembre e quelle differite (emesse nei primi 15 giorni di gennaio 2013), relative ai beni consegnati in dicembre. Il primo appuntamento sarà dunque il 16 gennaio 2013. La questione, dal lato passivo, relativo alle fatture da ricevere non si presenta più come un problema, dato che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate (art.6 del DPR 633/72) a dicembre 2012, ma registrate ai fini IVA solo a gennaio 2013 rientreranno a pieno titolo nel nuovo regime. 
Il contribuente, che opta per l’Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, potrà, infatti, detrarre l’Iva sugli acquisti solo al pagamento del fornitore, mentre per le operazioni effettuate fino al novembre 2011, potrà detrarre l’Iva sugli acquisti senza limitazioni, secondo le regole ordinarie. 
Il contribuente, dunque, dovrà fare una valutazione di convenienza tra la sospensione dell’assolvimento dell’Iva sulle vendite e la possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti secondo le regole ordinarie, anziché con le nuove limitazioni dell’art.32-bis. La liquidazione dell’Iva per cassa si applica alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva e non per le fatture emesse nei confronti dei privati, né per le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali IVA (monofase, agenzie viaggio, beni usati), né per nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta con il reverse charge. Il differimento della detrazione IVA , per colui che opta per l’IVA di cassa, è esclusa per gli acquisti di beni e servizi soggetti a IVA con il metodo del reverse charge, per gli acquisti intracomunitari, le importazioni, le estrazioni di beni dai depositi IVA. 
Infine, si segnala che pur essendo obbligatorio indicare nella fattura che l’emittente applica l’esigibilità differita proprio ai sensi dell’articolo 32-bis (la cui omissione ha carattere formale), l’acquirente o il committente possono detrarre l’imposta anche se non è stato pagato il corrispettivo.