L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento pubblicato il 21 novembre 2012, ha individuato le modalità di esercizio
dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa
, introdotto dalla Legge 7 agosto
2012, n. 134, che entrerà in vigore per le operazioni effettuate dal prossimo
primo dicembre 2012.

 

I soggetti che rispettano i requisiti per aderire al nuovo regime dell’IVA
per cassa, possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa assumendo, innanzitutto,
un comportamento concludente riportando sulle fatture emesse l’annotazione
e l’indicazione dell’articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e comunicando
la scelta nella prima dichiarazione IVA annuale, da presentare
successivamente alla scelta effettuata, barrando nel quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l’opzione o la revoca
per la liquidazione dell’VA secondo la contabilità di cassa.

 

Ricordiamo che
tali contribuenti devono essere soggetti
passivi IVA (imprese e professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato
o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari
non superiore a due milioni di euro.
Il provvedimento specifica, inoltre, che l’omessa indicazione sulle fatture
emesse dell’annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione
formale, ma non fa venir meno l’efficacia dell’opzione.
L’opzione ha effetto in generale a partire dal primo gennaio dell’anno in cui è
esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data
di inizio dell’attività.

 

In via transitoria, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del
nuovo regime, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 da
presentarsi per l’anno 2012, ha effetto retroattivo per le operazioni
effettuate a partire dal primo dicembre 2012.
L’opzione esercitata vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per
cassa per un triennio, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la
possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di
esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione
annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.

 

Ai fini del computo del triennio, se l’opzione per  effetto del comportamento concludente è esercitata a partire dal primo dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.