Dal 2 febbraio 2016, riconosciuto il diritto all’indennizzabilità
dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore, nel percorso casa-lavoro e
viceversa, a seguito dell’uso della bicicletta, a prescindere dalla
“necessità” o meno dall’uso della stessa.


Pertanto, per gli infortuni in itinere rientranti in tali fattispecie e
avvenuti a decorre dal 2.2.2016, data di entrata in
vigore della nuova norma, non deve più essere accertato l’uso “necessitato”
della bicicletta
secondo i consueti criteri, invece, applicati nella
generalità dei casi e valutati caso per caso in presenza dell’utilizzo del
“mezzo privato” (relativi al percorso effettuato, alla mancanza di mezzi
pubblici, ai dei tempi di attesa dei mezzi pubblici, alla distanza tra
l’abitazione o luogo di lavoro alla stazione o alla fermata, ecc.), ma
deve intendersi, per i suoi riflessi positivi ambientali, sempre
“necessitato
“.

 

Si ricorda che già l’INAIL, in una sua circolare del 2011 aveva distinto, tra
i casi di infortunio in itinere avvenuti con l’utilizzo della bicicletta, quelli
rientranti e quelli esclusi dall’indennizzo, ritenendo meritevoli di tutela –
partendo dalla considerazione di porre maggiore attenzione a favore della
mobilità sostenibile – quelli avvenuti in un “percorso” protetto quale piste
ciclabili o in zone interdette al traffico.

 

Rimarranno, comunque, esclusi dalla indennizzabilità,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, quegli
infortuni in itinere avvenuti in presenza di un “rischio elettivo”,

quale, ad esempio, quello avvenuto per il non rispetto delle norme del
codice della strada, o relativamente alla scelta del percorso effettuato dal
lavoratore, se risultato più rischioso rispetto ad altri.


L’uso del mezzo, per espressa previsione normativa, non deve intendersi
limitato alla sola classica “bicicletta a due ruote”, ma anche:

– a più ruote, mosse da energia muscolare per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;

– alle biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Tali mezzi, però, non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza.

 Si ricorda, infine, che la tutela dell’infortunio in itinere, per espresso
disposto normativo, di cui all’art.12. del D.lgs. n. 38/2000, è attiva non solo
durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di
lavoro, ma anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per
recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, in caso di rapporti plurimi di
lavoro, o durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti se non
esiste una mensa aziendale.

Riferimenti: Art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 221/2015 recante ”
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per
il contenimento dell’eccessivo uso di risorse naturali”; Art.2 e art. 210 del
T.U. INAIL n. 1124/65;

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