L’INAIL con circolare 62/2014 amplia la tutela assicurativa dell’infortunio in itinere, comprendendo in essa anche i casi di infortunio avvenuti ai lavoratori assicurati durante la deviazione o interruzione dal normale percorso di andata e ritorno dl luogo di abitazione a quello di lavoro, se questa è determinata dalla necessità di accompagnare i figli a scuola.

 

L’ammissibilità alla tutela di questa particolari fattispecie d’infortunio in itinere è subordinata, in concreto, all’accertamento da parte dell’INAIL e, con riferimento ad ogni singolo caso,  della sussistenza o meno di tale necessità da parte del lavoratore.

 

Necessità questa accertata dall’Istituto attraverso la verifica non solo delle modalità e delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, ma anche con riferimento a quegli elementi attraverso i quali sia ravvisabile, “ragionevolmente” un collegamento finalistico e “necessario” tra percorso efettuate e il soffisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

 

Gli elementi sottoposti a verifica da parte dell’INAIL sono, a detta dello stesso Istituto, l’età del figlio, la durata della sosta, la lunghezza della deviazione, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere a tale obbligo familiare in assistenza del figlio e, nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, la necessità del suo utilizzo.

 

Le nuove disposizioni impartite dall’Istituto trovano applicazione sia ai casi futuri, sia ai casi ancora in istruttoria  per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie, sia per i casi già definiti purchè non ancora prescritti o passati con sentenza in giudicato.

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