Con
il provvedimento n. 94624 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dopo
quanto già disposto in tema di ravvedibilità di plusvalenze rateizzate, si
allarga il campo di operatività delle previsioni contenute nell’ultima legge di
stabilità (cfr articolo 1, commi 634 e 635 della legge 190/2014).

Questa
volta i destinatari delle missive sono tutti i soggetti passivi IVA, quindi,
sia i contribuenti titolari di reddito d’impresa sia i lavoratori autonomi a
cui l’Agenzia delle entrate comunicherà tramite posta elettronica
certificata
, ovvero per posta ordinaria, ma solo nel caso di indirizzo PEC
non attivo, le informazioni riguardanti possibili anomalie risultanti dallo spesometro
e dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770).

In
sostanza, il contribuente riceve una lettera dal fisco quando dal confronto con
i dati comunicati all’Agenzia dalla controparte IVA (clienti) risulterebbe che
il destinatario della missiva abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare ricavi
conseguiti
. Nello specifico, dall’incrocio dei dati comunicati tramite
spesometro, l’anomalia emergerà quando l’ammontare degli acquisti comunicati
dai clienti soggetti passivi del contribuente segnalato non coincidono
con l’ammontare delle operazioni attive indicate da questi nella propria
dichiarazione IVA.  Relativamente, invece, ai compensi certificati
dai sostituti d’imposta, emergerà l’eventuale mancata o infedele inclusione
nella dichiarazione del percettore (lavoratore autonomo) di quanto indicato nei
modelli 770 dai sostituti d’imposta.

 

Dal
testo del provvedimento si desume che i primi avvisi telematici riguardano le
eventuali anomalie relative al periodo d’imposta 2011 (Unico 2012).

Sarà
nella piena facoltà del contribuente la scelta tra ravvedersi oppure instaurare
un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, qualora non ritenesse
corrette le segnalazioni ricevute. Preme evidenziare che, a differenza di
quanto annunciato dal direttore dell’Agenzia con provvedimento n. 2015/71472,
ove si prevedeva e garantiva l’utilizzo di mezzi telematici anche nelle
comunicazioni del contribuente verso l’Agenzia, nello specifico “mediante
invio di una email agli indirizzi di posta elettronica dell’Agenzia delle
entrate riportati nella comunicazione stessa
”, il provvedimento in commento,
invece, fa riferimento ai desueti mezzi telefonici, per di più in giorni
ed ore prestabilite.

 

Inoltre,
proprio in questi giorni, abbiamo avuto segnalazioni di lettere che contestano
ai contribuenti anomalie derivanti dall’incrocio dei dati da spesometro, prive
di fondamento. Ci riferiamo, in particolare, alle comunicazioni inviate ai
contribuenti che operano nel settore dell’autotrasporto. In questi casi,
infatti, la segnalazione (errata) di non allineamento dei dati deriva dal fatto
che la procedura automatizzata non considera la possibilità concessa ai
trasportatori di cose conto terzi di registrare le fatture messe nel trimestre
successivo (cfr articolo 74, comma 5 del DPR n. 633/1972). Pertanto, le fatture
emesse nell’ultimo trimestre sono (correttamente) indicate nella dichiarazione
Iva dell’autotrasportatore dell’anno successivo a quello di emissione, mentre i
clienti dell’autotrasportatore riportano (correttamente) tali operazioni
nell’anno di ricevimento.

 

Su
questi problemi è stato aperto, da subito, un dialogo con l’Agenzia delle
entrate al fine di evitare per il futuro errori di massa quali quelli sopra
specificati, riguardanti gli autotrasportatori di cose per conto terzi e di
rivedere e sistematizzare i sistemi di comunicazione tra contribuenti e Agenzia
delle entrate.  Ricordiamo, infatti, che una delle priorità prevista
dall’ultima legge di stabilità è proprio quella di “introdurre nuove e più
avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione
finanziaria
” che il provvedimento in commento disattende.

 

Il
provvedimento precisa, poi, che le medesime informazioni fornite al
contribuente saranno rese disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite
strumenti informatici. A tal proposito, ci auguriamo che la correzione
dell’avviso, a fronte di un comportamento attivo del contribuente (o perché ha
provveduto a modificare talune informazioni errate in possesso
dell’Amministrazione o perché si è ravveduto) sia automatico al fine di evitare
controlli da parte della GdF conseguenti ad avvisi telematici privi di elementi
contestabili.

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