E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per la concessione
delle agevolazioni volte a sostenere le micro e piccole imprese a
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile
, in tutto il
territorio nazionale.

 

Potranno accedere al beneficio le imprese costituite
da non più di 12 mesi
alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, la cui compagine societaria sia composta per oltre la metà
numerica dei soci da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero da
donne.


Saranno agevolate le iniziative che presenteranno
programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 Euro relativi alla
produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della
trasformazione dei prodotti agricoli, relativi alla fornitura di servizi in
qualsiasi settore, al commercio e al turismo, alle attività riconducibili alla
filiera turistico – culturale e a quelle riconducibili all’innovazione sociale.

 

Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di
finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, della durata massima di otto
anni e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili, quali quelle
per l’acquisto del suolo e del fabbricato, quelle per eventuali
ristrutturazioni e quelle per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

 

Al beneficio si potrà accedere attraverso una procedura
valutativa con procedimento a sportello.

 

Presentazione delle domande di agevolazione

 

Al fine di garantire la corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nella circolare, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti interpretativi e precisazioni rispetto ad alcuni dei punti previsti nellacircolare medesima:

 

a) con riferimento ai termini di apertura dello sportello, individuati dal punto 7.2 della circolare nelgiorno 13 gennaio 2016, si precisa che il Soggetto gestore metterà a disposizione la procedura informatica per la presentazione delle domande di cui al punto 7.5 a partire dalle ore 12.00 della predetta data. Conseguentemente, al punto 7.2 della circolare, dopo le parole “possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dal” sono aggiunte le seguenti: “le ore 12.00del”;

 

b) al punto 8.1, relativo al termine temporale di adozione della delibera di ammissione o di non ammissione, è aggiunto il seguente capoverso:“Ferma restando la chiusura dello sportello disposta ai sensi del punto 7.3 nel caso in cui gli impegni derivanti dalle iniziative ammesse alle agevolazioni esauriscano le risorse disponibili,al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attività amministrative, il Soggetto gestore provvederà a sospendere l’avvio delle attività di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza sul proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall’eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvierà le istruttorie per le domande sospese, secondo l’ordine cronologico di presentazione.”;

 

c) con riferimento ai termini per la trasmissione della documentazione necessaria alla verifica tecnica ed alla stipula del contratto di finanziamento, si precisa che il termine di cui al punto 8.8 – pari a 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni – deve intendersi riferito alle sole società già costituite.

 

Nel caso di società costituenda di cui al punto 3.3, la documentazione in questione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, in analogia con il termine previsto per la dimostrazione dell’avvenuta costituzione della società e del possesso dei requisiti prescritti. Conseguentemente:

 

c.1) al punto 8.8 della circolare dopo le parole: “di cui al punto 8.6”, sono inserite le seguenti:“ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta ricezione nel caso di societàcostituenda di cui al punto 3.3”;

 

c.2) al punto 3 dell’allegato n. 2 alla circolare (recante l’elenco degli oneri informativi), al paragrafo “Che cosa cambia per l’impresa”, dopo le parole “ovvero entro” sono inserite leseguenti: “45 giorni dal predetto ricevimento in caso di società costituenda”;

 

c.3) al punto 9.5, dopo le parole: “accesso alle agevolazioni”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché della documentazione di cui al punto 8.7”.

 

d) al punto 9.2, relativo al termine temporale di conclusione della verifica tecnica, le parole: “della comunicazione di cui al punto 8.6” sono sostituite dalle seguenti: “di ricezione, da parte del Soggetto gestore, della documentazione di cui al punto 8.7,”;

 

e) al punto 12.1, relativo alle cause di revoca, alla lettera h) è aggiunto il seguente capoverso: “A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientra negli altri casi di revoca la perdita deirequisiti di cui al punto 3.1, lettera b), intervenuta tra la data di presentazione della domanda edil terzo anno successivo alla data di completamento del programma di investimenti”;

 

f) al punto 7 dell’allegato n. 2 alla circolare (recante l’elenco degli oneri informativi), al paragrafo “Che cosa cambia per l’impresa”, secondo capoverso, le parole: “fino al quinto esercizio successivo” sono sostituite dalle seguenti: “fino al terzo esercizio successivo”.


In allegato inviamo il testo del decreto e la scheda di
sintesi predisposta dal Dipartimento Politiche Industriali di CNA nazionale.