La Direzione dell’Ispettorato del Lavoro, a
seguito di richieste di chiarimento pervenute, ha emanato una circolare con la
quale ha fornito indicazioni relativamente alla corretta applicazione dell’art.
4 della L. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica
degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda
o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha
installato “impianti
audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

 

Tale circolare precisa che “la
soluzione va ricercata non tanto nei profili formali legati alla titolarità
dell’impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile
modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito
l’installazione degli impianti”.

 

Il mero “subentro” di un’impresa
in locali già dotati degli impianti/strumenti non integra di per sé profili di
illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati
osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste
dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti
relativamente:

 

– ai presupposti legittimanti (esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale);

– alle modalità di funzionamento.

 

Adempimenti per il datore di lavoro
subentrante

 

Anche qualora sia confermata l’immutabilità
dei presupposti che hanno consentito il rilascio della precedente
autorizzazione, al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali
iniziative ispettive, il titolare subentrante dovrà comunque:

 

– comunicare all’Ufficio che l’ha
rilasciato, gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli
impianti;

– produrre una dichiarazione con la quale
attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti
legittimanti il suo rilascio, né le modalità di utilizzo dell’impianto
audiovisivo o dello strumento autorizzato.

 

Nel caso in cui siano invece variati i
presupposti di rilascio dell’autorizzazione il subentrante dovrà avviare
nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, “fermo restando che sono
in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle
già autorizzate”.