Limitando
questo primo commento alle disposizioni di carattere fiscale, si individuano
due intervenuti che sono apparsi da subito condivisibili, si
tratta di:

 

1)
responsabilità solidale per Iva e ritenute relative alle prestazioni di
appalto e sub-appalto;

2) norme utilizzate da
Equitalia per porre in essere la riscossione coattiva dei tributi;

 

purtroppo le soluzioni
contenute nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale tradiscono le
aspettative.

Infatti, con riferimento
alla responsabilità solidale su appalti e subappalti (primo punto), rispetto ad
una prima versione che prevedeva l’abolizione complessiva dell’istituto,
apparsa anche sulla stampa specializzata, la decisione è stata quella di
escludere solamente l’Iva dalla responsabilità solidale, lasciando in vigore
l’istituto per le sole ritenute.

L’eliminazione
dell’Iva dalla responsabilità solidale, al più rende meno oneroso per gli
interme-diari la predisposizione delle autocertificazioni ovvero delle
asseverazioni, ma i costi sul sistema produttivo restano inalterati. Al pari,
l’eliminazione dell’Iva non risolve i gravi problemi di rallentamento dei
pagamenti tra imprese connessi all’applicazione del regime della responsabilità
solidale. A nostro avviso l’introduzione di un qualsiasi adempimento a carico
delle imprese come pure la decisione successiva di apportare modifiche ovvero
di eliminarlo del tutto, non può prescindere dall’effettuazione di un’analisi
costi benefici.

 

Sul secondo punto concernente
le nuove disposizioni che mirano ad alleggerire l’azione di Equitalia sul
fronte della riscossione coattiva dei tributi, emergono:

 

a) le limitazioni
all’esproprio dell’unica abitazione di proprietà in cui risiede la famiglia,
esclusi gli immobili di lusso, ville e castelli;

b) le limitazioni
all’esproprio degli immobili strumentali delle imprese, qualora il debito
tribu-tario sia inferiore a 120 mila euro;

c) l’estensione
dell’impignorabilità dei beni mobili strumentali d’impresa alle società ed alle
imprese ad alta intensità di capitale;

d) l’aumento da 72 a 120
del limite di rate entro cui è possibile suddividere il debito fiscale, per
consentire di arrivare ad un piano di rateizzazione sostenibile per il
contribuente.

 

Anche in questo caso è
stata inserita da ultimo nel DL. 69/2013 la previsione di subordinare
l’estensione a 120 del numero massimo di rate all’emanazione di un decreto di
attuazione. C’è da augurarsi che non sia l’ennesimo espediente per fare solo
promesse e non fatti concreti. Inoltre, è auspicabile che, oltre
all’impignorabilità dei beni mobili d’impresa, sia disposto anche il “blocco”
del fermo amministrativo (ganasce fiscali) sui veicoli strumentali all’attività
d’impresa ovvero su quelli che ne costituiscono l’oggetto.

Altra novità di rilievo
riguarda l’emanazione entro il 30 settembre 2013 di un apposito decreto del
Ministro dell’Economia volto a definire la misura dell’aggio di riscossione,
oggi stabilito nella misura del 8%, che sarà determinato periodicamente sulla
base dei costi fissi della riscossione, garantendo comunque al contribuente
oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto.