Il decreto direttoriale del 3 febbraio 2016 istituisce il “Super bonus per la
trasformazione di tirocini”.

L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che assumono con un contratto a
tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) dal 1 marzo al 31
dicembre del 2016, un giovane dai 16 ai 29 anni che abbia svolto, o stia
svolgendo, un tirocinio curriculare o extracurriculare nell’ambito della
Garanzia.

 

Condizione per l’accesso al bonus è che il tirocinio sia avviato entro il 31
gennaio del 2016 e che il giovane in fase di avvio del tirocinio sia nello
condizione di NEET. La condizione di NEET riguarda un giovane dai 16 ai 29 anni
che non studia e non lavora.

 

L’importo del bonus è proporzionato alla fascia di profilazione del giovane
(prolificazione da 1 a 4) e varia da un minimo di 3mila a un massimo di 12mila
euro (il super bonus ha un importo raddoppiato rispetto al bonus ordinario del
garanzia giovani).

 

L’incentivo deve essere autorizzato dall’INPS nei limiti di un tetto di spesa
(50milioni di euro) e la fruizione avverrà a conguaglio in Uniemens in 12 quote
mensili di pari importo.

 

Si ricorda che la fruizione del bonus è subordinata al rispetto:

 

1)  della normativa sul DURC interno;

2)  alle condizioni previste dalla legge Fornero, ora confluite nel decreto
legislativo. sulle politiche attive (es. non violazioni dei diritti di
precedenza);

3)  del de minimis.

 

In riferimento all’ultimo punto è possibile fruire del super bonus pure per
un datore che si colloca oltre la soglia del de minimis, nel caso in cui si
realizzi la condizione dell’ incremento occupazionale.

Per la fruizioni si attendono le necessarie indicazioni INPS.

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