Origine e quadro normativo

 

Con la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (Cigo e Cigs), una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la Riforma Fornero (art.3 co.4 e ss. L.92/2012) ha introdotto il sistema dei Fondi Bilaterali di Solidarietà per i settori sprovvisti dalla Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

 

L’Istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese con più di 15 dipendenti.

 

Invero il legislatore ha lasciato due alternative all’autonomia collettiva:

a) costituire un Fondo di Solidarietà in seno all’Inps (art.3 co.4 L.92/2012);

b) costituire un FOndo Alternativo nei settori in cui vi siano consolidati sistemi di bilateralità (art.3 c.14).

 

Allo stesso tempo però la legge in parola ha disposto che, in via residuale, laddove non vengano costituiti Fondi di cui sopra, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è attivato il Fondo di Solidarietà Residuale, volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo della Cigo e Cigs.

 

Il fondo residuale: definizione


Il fondo residuale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Esso ha l’obbligo del bilanco in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità: gli interventi dunque possono essere concesi entro i limiti delle risorse disponibili.

 

Ambito di applicazione


Rientrano nell’ambito di applicazione del FOndo in esame tutte le imprese con più di 15 dipendenti escluse dalla normativa della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria. Il requisito dimensionale dei 15 dipendenti deve essere verificato mensilmente, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Rientrano nella base di calcolo i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione degli appendisti e quelli assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.

 

I lavoratori part-time e quelli “intermittenti” sono conteggiati in modo proporzionale. Si sottolinea che il requisito occupazionale può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, possono esserci mesi in cui il datore è obbligato a finanziare il Fondo e mesi in cui lo stesso obbligo viene meno.

 

Prestazioni: entità e durata


Ai lavoratori interessati, il Fondo riconosce un assegno ordinario pari all’integrazione salariale (80% della retribuzione lorda) decurtato di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,85%). Ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di nove mesi in un biennio. Le domande di finanziamneto possono essere accolte nei limiti delle risorse disponibili, rispettando l’ordine cronologico delle istanze. Nei casi di erogazione della prestazione, è previsto che il Fondo Residuale versi alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione.

 

Finanziamento


Le prestazioni del Fondo Residuale sono così finanziati: un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibilie ai fini previdenziali, di cui due terzi (2/3) a carico del datore di lavoro e un terzo (1/3) a carico del lavoratore; un contributo addizionale, totalemnte a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e, del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

 

A tal proposito, per quanto riguarda il pagamento dei contributi arretrati (da gennaio a settembre 2014) l’Inps ha disposto  che, le aziende possono versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Resta, invece, estraneo alla sistemazione agevolata il contributo realtivo a ottobre 2014, che dovrà essere versato entro i termini ordinari, ossia il 17 novembre 2014.

 

Le aziende utilizzatrice del servizio paghe CNA interessate a tale versamento saranno tempestivamente avvisate dall’uffico di competenza.