A partire dal 2016, 
il decreto legislativo n. 148 del 2015 (di riforma degli ammortizzatori
sociali) attuativo del Jobs Act, ha riordinato la disciplina degli
ammortizzatori sociali rendendo obbligatoria l’istituzione, per
le aziende che occupano più di 5 dipendenti, di fondi di solidarietà bilaterali
destinati ad assicurare  una tutela in
costanza di rapporto di lavoro per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

 

Le
tipologie di Fondo sono tre:

•          Fondo di solidarietà residuale che dal
1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale
(F.I.S.).

•          Fondi di solidarietà bilaterali

•          Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi (operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità).

 

 

Fondo
di solidarietà residuale

Sono
soggetti a questa disciplina i datori di lavoro che non rientrano nelle altre
fattispecie di fondi né nella normativa relativa alla CIG e che occupano
più di 5 dipendenti

Il fondo di solidarietà  residuale era già obbligatorio per tutti i
settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in
relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

A
partire dal 1° gennaio 2016 tale fondo ha assunto la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale
(F.I.S.). Le prestazioni garantite dal fondo sono l’assegno ordinario (solo per
i datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti) e l’assegno di
solidarietà (anche per i datori che occupano mediamente tra i 5 ed i 15
dipendenti).

Fondi di solidarietà bilaterali

L’istituzione
è obbligatoria per le imprese che occupano più di 5 dipendenti in tutti i settori nei quali non si applicano
le disposizioni in materia di integrazione salariale ed avviene su iniziativa
delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali presso l’INPS a seguito
di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Fondi
di solidarietà bilaterali alternativi

Sono
considerati tali quelli già operanti in sistemi di bilateralità consolidata che
abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo n.148/2015 (come quello dell’artigianato).

 

 

Fondo di Solidarietà
Bilaterale dell’Artigianato

Il
decreto sugli ammortizzatori sociali in attuazione del Jobs Act, entrato in
vigore lo scorso 24 settembre, ha imposto l’adeguamento delle fonti istitutive
del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA).

Tale
fondo, nato a seguito dell’emanazione della Riforma Fornero rappresenta
l’elemento cardine sul quale imperniare l’azione per garantire alle imprese la
possibilità di mantenere in forza lavoratori che altrimenti, in caso di crisi
aziendale, perderebbero la continuità occupazionale disperdendo il patrimonio
di competenze acquisite impoverendo, così, il tessuto produttivo.

La
necessità di confermare le scelte effettuate all’epoca attraverso il Fondo di
Solidarietà Bilaterale appare, oggi, ancora più evidente e rilevante anche in
relazione al progressivo ridimensionamento delle durate e al décalage delle
risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, che
arriveranno al loro completo esaurimento entro l’anno e non saranno più
disponibili per gli anni a venire.

Pertanto
CNA, insieme alle altre organizzazioni datoriali dell’artigianato e Cgil, Cisl,
Uil, ha sottoscritto l’accordo di adeguamento delle fonti istitutive della
bilateralità e proceduto alla modifica
degli statuti e dei regolamenti di EBNA e di FSBA.

Si tratta di un
passaggio politico rilevantissimo, che pone il comparto artigiano e la nostra
Confederazione al centro di un percorso inclusivo di tutte le imprese, anche
quelle di dimensioni molto contenute, nell’ambito del welfare contrattuale,
definito bilateralmente, per sostenere imprese e lavoratori nei momenti di
crisi.

Con l’accordo interconfederale dello
scorso dicembre e del 18 gennaio 2016, le Parti Sociali dell’Artigianato hanno
determinato quanto segue:

  1. definito il campo di applicazione obbligatorio che riguarda:
  • tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, a
    prescindere dal CCNL applicato;
  • tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano i CCNL
    sottoscritti dalle categorie delle Parti stipulanti l’accordo interconfederale,
    non rientranti nel Titolo I del decreto legislativo n. 148 (ovvero quelle
    sprovviste degli ammortizzatori sociali “ordinari”), a prescindere dalla
    qualifica di imprese artigiane;
  1. definite le prestazioni
    erogate e la durate delle stesse (assegno ordinario o assegno di solidarietà
    alternativi tra loro – 13 settimane massime concesse per l’assegno ordinario e 26
    settimane per l’assegno di solidarietà). FSBA potrà concedere le prestazioni a tutte le imprese,
    mentre il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) istituito presso l’Inps, non
    concederà l’assegno ordinario alle piccole imprese con meno di 16 dipendenti.
  2. definite le causali di intervento che riprendono
    sostanzialmente le disposizioni del decreto 148/2015.
  3. confermato l’attuale sistema che vede l’erogazione delle
    prestazioni di FSBA attraverso gli Enti Bilaterali Regionali di riferimento
    (EBER).
  4. confermata la raccolta della contribuzione sotto forma di
    versamento unico, valido sia per quanto attiene alle quote relative alle
    prestazioni EBNA / EBER che per FSBA. I versamenti saranno effettuati con F24
    utilizzando la causale già esistente autorizzata dall’Agenzia delle Entrate.
  5.  stabilita la
    contribuzione, dal 1° gennaio 2016, come segue:
  • dal 1° gennaio 2016, quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le
    prestazioni EBNA;
  • dal 1° gennaio 2016, quota variabile pari allo
    0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda
    per FSBA.
  • dal 1° luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge
    un’ulteriore quota variabile pari allo 0,15%
    della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore.
  • La
    contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a
    tempo determinato che a tempo indeterminato.
  • Sono esclusi tutti i lavoratori cui trova
    applicazione il CCNL Edilizia artigianato, i dirigenti ed i lavoratori a
    domicilio
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