Gli anni scorsi in questo periodo si cominciava a pensare
alla dichiarazione annuale Fgas da presentare all’ISPRA entro il 31 maggio e relativa
agli impianti con una carica di refrigerante di almeno 3 kg.

 

Quest’anno però niente dichiarazione ISPRA; infatti il nuovo decreto in materia di
Fgas, ovvero il DPR 16 novembre 2018, n.
146, ha abrogato l’articolo 16, comma 1
del D.P.R. n. 43/2012 relativo appunto a questo adempimento;  restano invariati gli obblighi di mantenimento
dei registri.

 

Sul sito del Ministero dell’Ambiente, a questa pagina:

 

https://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014

 

possiamo leggere:

 

NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Ricordiamo che un seminario dell’Unione Impianti per
illustrare le novità introdotte dal Dpr 146 è già previsto per giovedì 11
aprile
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