La circolare
dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni in merito
all’ambito applicativo degli obblighi di fatturazione elettronica per
i sub-appaltatori e sub-contraenti che effettuano cessioni di beni e
prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica
amministrazione.

 

Tali soggetti sono
infatti obbligati all’emissione della fattura elettronica già dal 1/7/2018,
così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018, in quanto il termine
non è stato prorogato come invece è avvenuto per i gestori dei distributori di
carburante.

 

Innanzi tutto, occorre
sottolineare che, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica i
soggetti che pur essendo nella “filiera”, a monte, vi è un soggetto non
qualificabile come Pubblica Amministrazione.

Non rientrano,
quindi, nella definizione di Pubblica Amministrazione i soggetti controllati
e/o partecipati dalla Pubblica Amministrazione. In ogni caso, ai fini
dell’individuazione più precisa dei soggetti considerati Pubbliche
Amministrazioni, la stessa Agenzia rimanda a quelli individuati nel DM 3/4/2013
n.55.

 

L’Agenzia delle
entrate riprende alcune previsioni contenute nel “Codice degli appalti
pubblici” sottolineando gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge da
parte dell’affidatario del contratto di appalto alla “stazione appaltante”. Ciò
premesso ne deriva che gli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti dal
1/7/2018, trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti sub-appaltatori
e sub-contraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni
prescritte dalla legge (Codice degli appalti).

 

Conseguentemente,
l’obbligo di emettere fattura elettronica da inviare tramite Sistema di
Interscambio si ha nei casi di coloro che, nell’ambito dell’esecuzione di un
contratto di appalto, sono titolari di un contratto di sub-appalto (in
quanto eseguono una parte del contratto d’appalto) e coloro che rivestono la
qualifica di sub-contraente (in quanto eseguono un’attività nei
confronti dell’appaltatore e come tale è stato oggetto di comunicazione alla
stazione appaltante).

 

Alla luce di tali
chiarimenti ne consegue che, ad esempio, sono esclusi dall’obbligo di
fatturazione elettronica, coloro che cedono beni ad un cliente senza essere
direttamente coinvolti nell’appalto o nella comunicazione del loro
coinvolgimento alla stazione appaltante.

 

Ulteriore
precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate in circolare, riguarda il rapporto consorzio
-consorziati
 laddove il consorzio fosse obbligato all’emissione della
fattura elettronica in quanto inserito nella filiera dei sub-appalti nei confronti
della PA.

 

In tali casi,
l’obbligo di fatturazione elettronica non siestende anche ai
consorziati in quanto trattasi di rapporti “interni” per i quali la stessa
Agenzia delle entrate si è più volte espressa in una esclusione degli obblighi
nei rapporti tra consorzio e consorziati.

 

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