Dal
luglio 2018
 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica
per le imprese nel settore dei carburanti e per i sub-appaltatori in ambito
pubblico
. L’obbligo è esteso a tutti dal 1° gennaio 2019. Questo importante
cambiamento comporterà una significativa svolta nel processo di
digitalizzazione dell’intero ciclo amministrativo tra clienti e fornitori.

 

Nel 2019,
quindi la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria per le cessioni di bene
e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di titolari di partita Iva e
nei confronti dei consumatori finali.

 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e
conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e
di produrre, con un apposito programma, un file digitale chiamato “XML” che
contiene tutte le informazioni e i dati della fattura verificabili ai fini dei
controlli previsti dalla legge.

 

Questo nuovo
sistema, che funzionerà secondo lo stesso schema già seguito per la
fatturazione tra privati e pubblica amministrazione (Fatture PA), viaggerà
sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), vale a dire il canale in
cui già ora transitano le fatture PA oltre ai dati dello Spesometro e delle
comunicazioni delle liquidazioni Iva.

 

Per quanto
riguarda il piano normativo, la fattura elettronica è equiparata alla fattura analogica
che da quest’ultima si differenzia solo per le modalità di trasmissione del
documento che avverrà in modalità elettronica, nonché per l’assolvimento degli
obblighi di conservazione.

 

In attesa di
queste e altre novità in merito, rimane la necessità da parte delle imprese di aggiornarsi e iniziare ad attrezzarsi per
affrontare il cambiamento imposto dalla fatturazione elettronica tra imprese
(B2B) e tra imprese e privati (B2C).

 

Nel primo caso (operazioni B2B), le fatture dovranno essere trasmesse mediante
il Sistema di Interscambio, nel secondo caso (operazioni B2C), le fatture
elettroniche saranno messe a disposizione del cliente privato mediante i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando la possibilità
per il cliente di avere una copia elettronica o analogica del documento dal
cedente/prestatore.

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