Slitta al 2019 l’obbligo di
emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già
fissato al 1° luglio.

 

Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile
utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa,
resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. È quanto
prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018.

 

Il
rinvio al 2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai
consumers: dal 1° luglio continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di
certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi. Fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori
e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.

 

Resta fermo l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciati


In ogni caso, ai fini della detraibilità dell’IVA e della
deduzione della spesa, da luglio sarà indispensabile l’utilizzo di mezzi di
pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla tenuta della scheda
carburante per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo della
fattura elettronica.

 

Subappaltatori fuori dalla proroga


Restano escluse dalla proroga disposta dal
Consiglio dei Ministri anche le prestazioni rese da subappaltatori e
subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici, pur residuando numerose
incertezze in merito all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione
della fatturazione elettronica, non essendo ad esempio chiaro – nonostante le
prime indicazioni dell’Amministrazione – cosa s’intenda esattamente per
“filiera delle imprese”.

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