L’esonero
contributivo per i conducenti in servizi di trasporto internazionale è
finalmente operativo.
A partire dall’1 gennaio 2016, in via sperimentale per
un triennio (2016-2018), è previsto un esonero dei contributi previdenziali a
carico impresa, nella misura dell’80%. Per avere diritto all’esonero, è
necessario presentare all’Inps una domanda e ottenere la prevista
autorizzazione. Le risorse economiche sono limitate e vengono assegnate in base
all’ordine cronologico di presentazione delle domande. La legge è in vigore dall’ 1 gennaio 2016 (L. 208/16, art. 1, co. 651).
Le condizioni
per presentare la domanda di esonero sono le seguenti:
- Il conducente per il quale si chiede l’esonero deve essere un
lavoratore dipendente dell’impresa e deve essere stato occupato in servizi
di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Le 100 giornate
devono essere realizzate integralmente nello stesso anno (periodo
1/1-31/12) con riferimento al 2016, oppure al 2017 o al 2018. Non si
possono sommare giornate effettuate in anni diversi. È possibile
conteggiare le giornate interamente impiegate in tratte nazionali di
trasporto internazionale e quelle impiegate in viaggi internazionali tra
stati diversi dall’Italia; - Il conducente deve esercitare la propria attività con veicoli
equipaggiati con tachigrafo digitale ed ai quali si applica il regolamento
CE n. 561/2006[1]; - Le imprese sono tutte quelle che effettuano trasporto
internazionale, sia quelle che esercitano professionalmente l’attività di
autotrasporto che, in generale, tutte le imprese private che
indipendentemente dal settore economico di appartenenza effettuano
trasporto di merci e di persone in conto proprio o per conto di terzi,
nonché le imprese che svolgono l’attività di produzione e di scambio di
beni e servizi; - L’esonero può essere usufruito esclusivamente nei limiti degli
importi de minimis (Reg. UE 1407/2013).
Con la presente
comunicazione ci preme segnalare l’opportunità rappresentata dall’esonero
contributivo e, se interessati, raccomandiamo di verificare quanto prima le
condizioni richieste sopra descritte.
Rimango a vostra disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti
Daniela Ottelli | Responsabile CNA Fita Parma | 328/7949138
[1] I trasporti internazionali devono essere effettuati con veicoli,
equipaggiati con tachigrafo digitale, di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tale regolamento, all’art. 2, fa riferimento al «trasporto su strada:
a) di merci,
effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi
o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri
effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro
attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il
conducente e destinati a tal fine».