Il Ministero del Lavoro ha chiarito che
l’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato:

 

non
spetta

in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato
in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di
accertamento ispettivo. L’indicazione ministeriale, che conferma quanto già
desumibile in base ai requisiti generali di accesso all’esonero, si basa sulla
violazione della condizione di “regolarità” (art.1, co.1175 L.296/2006) che si
verifica quando l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore avviene non
per libera scelta del datore di lavoro, ma a seguito di accertamento ispettivo;

 

spetta in caso di
assunzione a tempo indeterminato di lavoratori percettori di trattamento
pensionistico. L’indicazione ministeriale, che contrasta con i chiarimenti
ufficiosi precedentemente ricevuti dall’Inps e con la finalità della norma di
promuovere occupazione stabile, si basa esclusivamente sull’assenza nella norma
di legge di restrizioni in tale senso, con riferimento alla platea dei
lavoratori per i quali è possibile fruire dell’esonero. Pur in assenza di
espresse indicazioni al riguardo, poiché la formulazione della norma relativa
all’esonero 2016 (Legge di Stabilità 2016) a tale proposito è del tutto
identica a quella dell’esonero 2015, si può ipotizzare che, salvo diversi
chiarimenti, l’indicazione ministeriale valga anche per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate da gennaio 2016 in poi.

 

Inoltre sono in corso approfondimenti per
verificare con l’Inps le modalità operative da seguire per effettuare
l’eventuale recupero dell’esonero in caso si assunzioni di lavoratori
pensionati effettuate nel 2015, in presenza di tutti i restanti requisiti di
legge.

 

Riferimenti:
Ministero del Lavoro, Interpelli n.2 e 4 del 20 gennaio 2016. 


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