Sulla
Gazzetta Ufficiale del 24/10/2016 è stato pubblicato il D.L. n 193 del
22/10/2016, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, tra le quali  la possibilità di estinguere il debito
risultante da cartelle di pagamento senza il pagamento delle sanzioni dovute.

 

La
disposizione contenuta nel  decreto legge
riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000
al 2015
per i quali il debitore può estinguere il debito senza pagare le
sanzioni, gli interessi di mora (art. 30 c. 1  DPR 602/73).

 

Tale
possibilità è legata al pagamento integrale delle somme affidate all’agente
della riscossione a titolo di capitale e interessi  (per imposte sui
redditi, IVA, tributi locali, contributi previdenziali, INAIL), di aggio sul
capitale e interessi  (non è dovuto
l’aggio sulle sanzioni), nonché il rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica.

 

Restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche
anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di
dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i debiti
previdenziali.

 

Sono
esclusi dalla definizione agevolata gli importi dovuti per IVA sulle
importazioni, per il recupero degli aiuti di Stato, per le pronunce di condanna
della Corte dei Conti,  le multe, le
ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna e le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada, mentre sono definibili invece gli interessi.

 

Il
decreto prevede  anche la possibilità di dilazionare
il pagamento in quattro rate  sulle quali sono dovuti gli interessi
del 4,5% annuo, con un termine massimo di pagamento sulla terza rata che non
può superare il 15/12/2017, mentre per la quarta il 15/3/2018.

 

Ai fini
della definizione il debitore deve presentare apposita dichiarazione entro
il 22/1/2017
  con modalità e modulistica che lo stesso
agente della riscossione pubblicherà
sul proprio sito internet entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
.

 

Successivamente,
ma entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’agente della
riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione eventualmente suddiviso in rate con l’indicazione del
giorno e del mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

In caso
di mancato o insufficiente o tardivo versamento della somma dovuta o di una
rata  la definizione non si perfeziona e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero
dei carichi pendenti, quindi  l’agente
della riscossione prosegue l’attività di recupero il cui pagamento non può
essere rateizzato.

 

Possono
chiedere la definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato
parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti
con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.


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