Lo prevede il Decreto Interministeriale emanato in attuazione della delega prevista dal “Pacchetto Lavoro” del 2014.

 

La verifica della regolarità riguarderà i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino al’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che siano scaduti anche i termini di presentazione delle relative denunce retributive. 

 

Il documento generato dall’esito positivo della verifica, sostituirà ad ogni effetto il Durc previsto:

 

a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere (es Durc Interno), compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (art.1, c. 553, L.266/2005);

b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell’edilizia;

c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

 

Il documento sarà valido per 120 giorni dalla data di acquisizione e potrà essere liberamente consultato tramite le applicazioni predisposte dall’Inps, dall’Inail e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

 

In via transitoria e, comunque non oltre il 1 gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto ai fini della certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché per altri fini particolati specificati nel decreto stesso.[nbsp