L’art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto (nell’ambito delle rispettive competenze) a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un’adeguata informazione:

 

a) sui rischi per la salute
e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;

 

b) sulle procedure che
riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

 

c) sui nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

 

d) sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del
medico competente.

 

2. Il datore di lavoro
provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:

 

a) sui rischi specifici cui
è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;

 

b) sui pericoli connessi
all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;

 

c) sulle misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate.

 

3. Il datore di lavoro
fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

 

4. Il contenuto della
informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 

Gli strumenti attraverso i quali può essere fornita l’informazione
ai lavoratori sono vari: depliant, video, assemblee generali, volantini,
incontri di piccolo gruppo, lezioni in aula; avvisi in bacheca, assemblee di
reparto ecc.

L’obbligo di informazione potrà dirsi assolto mediante la consegna al
lavoratore di un documento cartaceo solo quando vi sia la prova che lo
stesso lo abbia effettivamente ricevuto e purché in quello non siano contenute
solo indicazioni generiche
.

Le informazioni devono essere fornite ai lavoratori in
forma semplice ed immediata, nella lingua loro facilmente comprensibile e
facendo anche uso di immagini e figure
.

 

L’informazione (art. 36) deve
essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni
sui contenuti del materiale distribuito e dalla specifica formazione (art. 37 –
Accordi Stato Regioni del 21.12.2011).