A
decorrere dal 12 marzo 2016, i lavoratori dipendenti sono tenuti a comunicare
al datore di lavoro eventuali dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto
di lavoro utilizzando apposito modulo telematico messo a disposizione dal
Ministero del Lavoro sul proprio sito istituzionale.

 

A
decorrere dalla stessa data decadono le norme attualmente in vigore, e il
datore di lavoro riceverà quindi eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali
da parte dei propri lavoratori solamente tramite l’apposito modulo inviato a
mezzo PEC.

 

La
nuova modalità di trasmissione telematica non ammette alternative (es. lettera
consegnata a mano; raccomandata A/R; ecc.), pena l’inefficacia della
risoluzione del contratto di lavoro. Non si tratta quindi di procedura
utilizzabile per convalidare un atto già avvenuto, ma rappresenta essa stessa
l’atto di dimissione o di risoluzione del rapporto.

 

Il
lavoratore che intende dimettersi potrà assolvere agli obblighi derivanti dalla
nuova complessa procedura telematica in completa autonomia o avvalendosi di uno
tra gli “intermediari” abilitati dalla legge: patronati, organizzazioni
sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

 

Nel
caso di ricezione di dimissioni o risoluzioni consensuali invalide, ossia
trasmesse dal lavoratore con modalità diversa da quella telematica, il rapporto
di lavoro non può ritenersi risolto.  

La
procedura interessa tutti i lavoratori subordinati, salvo alcune eccezioni:
rapporti di lavoro domestico; dimissioni/risoluzioni consensuali rese presso le
sedi conciliative (DTL; sede sindacale; commissioni di certificazione);
dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e
dalla lavoratrice/lavoratore entro i primi 3 anni di vita del bambino o di
accoglienza del minore o in affidamento.

 

Il
lavoratore può inoltre decidere, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo,
di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. In tale ipotesi, il
datore di lavoro riceverà, sempre con modalità telematica, apposita
comunicazione di revoca.