Le nuove regole introdotte dal decreto Semplificazioni fiscali per la trasmissione delle dichiarazioni d’intento, con il conseguente ribaltamento dell’obbligo di trasmissione dei dati in capo all’esportatore abituale sono  a regime dal 12 febbraio 2015.

 

Il decreto sulle Semplificazioni fiscali, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha profondamente modificato la disciplina della comunicazione delle dichiarazioni d’intento, relative ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali.

 

La norma introduce un nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento, in base al quale l’esportatore è tenuto a inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta di presentazione è tenuto, inoltre, a consegnare al fornitore, oppure in dogana, copia della dichiarazione d’intento e relativa ricevuta.

 

Sul fornitore grava,invece, l’onere di verificare l’avvenuta trasmissione alle Entrate prima di effettuare l’operazione verso l’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA, pena l’applicazione di pesanti sanzioni. Resta fermo, per il fornitore, l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati concernenti le dichiarazioni diintento ricevute, nonché l’obbligo, previsto sia per l’esportatore cheper il fornitore, di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento. 

 

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni, il decreto Semplificazioni prevede che si applichino alle dichiarazioni d’intento relative a operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Tuttavia, nel rispetto dei principi contenutinello Statuto dei contribuenti,  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fino all’11 febbraio 2015, gli operatoripossono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitoresecondo le modalità previgenti. 

 

Il fornitore dell’esportatore abituale che riceve la lettera d’intento e la relativa ricevuta di presentazione è tenuto a effettuare un riscontro telematico, ossia averificare l’effettiva corrispondenza tra il documento ricevuto e quanto trasmesso dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

 

Tale riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative: tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, consultando l’apposita funzione ad accesso libero che consente di effettuare laricerca inserendo i codici fiscali (dell’esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica oppure mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

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