La mancata coordinazione tra le nuove disposizioni previste
per la detrazione e la registrazione delle fatture di acquisto (articoli
19 e 25 del Decreto Iva, come riformulati dal DL 50/2017), in riferimento alle
fatture emesse dal 1° gennaio 2017, viene risolta con la seguente
interpretazione: la detrazione Iva è consentita se è avvenuta l’esigibilità
dell’imposta e se il contribuente è in possesso della fattura.

 

In mancanza di uno dei due requisiti la detrazione dell’Iva
non può essere operata. Il momento di ricezione della fattura di acquisto diventa
quindi determinante per stabilire l’anno in cui la detrazione può essere
operata.

 

Se la fattura è ricevuta nel 2017 la detrazione deve essere
operata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al 2017 e la fattura può
essere registrata nei registri Iva fino al 30/4/2018.

 

Se la fattura è ricevuta nel 2018 la detrazione Iva deve
essere operata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al 2018 e la
fattura può essere registrata nei registri Iva fino al 30/4/2019.

 

Il momento di ricezione della fattura può emergere dalla
posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino in modo certo la
ricezione del documento.

 

Nei casi diversi da
quelli appena citati la ricezione della fattura deve emergere da una corretta
tenuta della contabilità (nello specifico dalla numerazione progressiva delle
fatture ricevute).

 

Fonte: CM 1 del 17/1/2018

 

In allegato la News tributaria di CNA Nazionale