Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale il decreto che disciplina i criteri di misurazione
degli incrementi di produttività alla base dell’erogazione di premi variabili
regolamentati nella contrattazione di secondo livello e degli utili
dell’impresa, che danno diritto all’applicazione della tassazione agevolata del
10% sostitutiva di Irpef e relative addizionali per un importo massimo di 2.000
euro annui. 

 

Il decreto fornisce una definizione della
locuzione “premi di risultato” e degli “incrementi di produttività” utilizzata
dalla legge istitutiva.

 

Ai fini della tassazione agevolata sono da
considerare premi di risultato tutte le somme che risultano di ammontare
variabile e legate a incrementi di produttività, redditività e altri parametri
di benessere aziendale, a prescindere dal termine utilizzato nel contratto  collettivo aziendale o territoriale per
identificare la retribuzione.

 

Gli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, inoltre, possono derivare
anche dalla riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario e la
misurabilità degli stessi non deve necessariamente essere collegata ad
indicatori numerici ma anche di altro genere.

 

Il decreto va a normare anche il
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro tramite
gruppi di lavoro in cui operano responsabili aziendali e lavoratori e
finalizzati al miglioramento dell’impresa.

 

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
dà diritto all’incremento della fascia di retribuzione detassabile da 2.000 a
2.500 euro solo ove venga realizzato tramite un piano definito nell’ambito
della contrattazione collettiva decentrata.

I contratti collettivi aziendali e
territoriali che regolamentano retribuzioni 
di produttività devono essere depositati entro 30 giorni dalla
sottoscrizione con modalità telematiche attivate sul sito del Ministero del
Lavoro, unitamente ad un apposito modello di dichiarazione di conformità
allegato al decreto.

 

Per i contratti già sottoscritti e non
ancora depositati, le Parti dovranno procedere entro 30 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. La disciplina è vigente con
riferimento alle erogazioni corrisposte nell’anno d’imposta 2016 e seguenti.

 

Il regime di favore è subordinato al
rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla Legge di Stabilità e dal
decreto. 

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