Con la conversione in legge
del Decreto Legge “Semplificazioni” è stato definitivamente abolito
il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

 

Contestualmente, è stato
istituito il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”,
le cui modalità di funzionamento e sanzioni saranno definite con un apposito
decreto.

 

Saranno tenuti
all’iscrizione a questo registro:

 


Produttori di rifiuti pericolosi


Rifiuti non pericolosi: tutti i soggetti dell’art.183 co.3 D.Lgs.152/06 (quindi
produttori pericolosi + produttori non pericolosi da attività artigianali,
industriali e da trattamento rifiuti, esclusi produttori iniziali con meno di 10 dipendenti)

• Enti
ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

• Enti
ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale


Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi


Consorzi recupero/riciclaggio

 

Per il funzionamento del
registro è prevista la corresponsione di un diritto di segreteria per
l’iscrizione e di un diritto annuale, i cui importi saranno definiti sempre
tramite DM.

 

Come già definito in
seguito all’abolizione del SISTRI, fino a piena operatività registro si applica
il D.Lgs.152/06  nella versione
antecedente il D.Lgs.205/2010 (introduzione Sistri), comprese le sanzioni. Pertanto dal 1° gennaio 2019, data dalla
quale parte l’abolizione del SISTRI, i
soggetti prima obbligati all’utilizzo del sistema dovranno applicare, come di
fatto comunque già avveniva, le consuete modalità gestionali (formulari
d’identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e MUD), anche in
formato digitale come previsto dall’art.194-bis.


Riferimenti normativi: articolo 6 Decreto Legge
n.135/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 14/12/2018 convertito
con la Legge 11 febbraio 2019 n.12 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del
12/02/2019