Nuovo “Spesometro” trimestrale

A partire
dall’esercizio 2017 viene abrogato il modello “Spesometro” annuale da inviare
mediante la comunicazione polivalente e viene introdotto l’obbligo di inviare
trimestralmente i dati di tutte le fatture. Devono essere trasmessi i dati
delle fatture emesse nel trimestre, delle fatture ricevute registrate nel
trimestre, bolle doganali registrate nel trimestre nonché le variazioni relative
alle operazioni elencate prima, relative al trimestre. I dati devono essere
trasmessi in forma analitica e in via telematica all’Agenzia delle Entrate in
base a modalità che saranno stabilite con un Provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato) entro l’ultimo giorno
del 2° mese successivo a quello di riferimento. Questo significa che
il nuovo Spesometro trimestrale dovrà essere trasmesso alle seguenti scadenze:
31/5- 31/8 -30/11 -28/2. In caso di omessa o
errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro,
con un massimo di 25.000 euro. Per come è scritta la
nuova disposizione sembra quindi che la sanzione colpisca ogni fattura i cui
dati sono omessi o errati, e non invece la comunicazione trimestrale nel suo complesso.

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva

Dal 2017 i soggetti
passivi Iva avranno l’obbligo di trasmettere sempre in via telematica
all’Agenzia delle Entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche Iva, anche se a credito.

Sono obbligati al
nuovo adempimento tutti i soggetti passivi Iva, con esclusione dei soggetti non
obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all’effettuazione delle
liquidazioni periodiche Iva, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le
condizioni di esonero. I dati devono essere
trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in base a modalità che
verranno definite da un apposito provvedimentoLa comunicazione deve
essere inviata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre, quindi essere inviata entro le seguenti scadenze: 31/5 -31/8 -30/11
-28/2. L’omessa, incompleta
o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva è unita con una
sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

 

Comunicazione Iva black list – abolita

A partire dalle
comunicazioni relative al 2017 sarà abolito l’obbligo di invio della
comunicazione delle operazioni Iva con operatori aventi sede, domicilio o
residenza in Paesi black list, che doveva essere assolto tramite la
compilazione del quadro BL della Comunicazione polivalente. La comunicazione
relativa al 2016, da inviare nel 2017, sarà quindi l’ultima in riferimento a
tale obbligo.

 

Intrastat – abolito l’obbligo di invio dei
modelli relativi agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni comunitarie
ricevute

A partire dal 1/1/2017 non devono più essere
inviati i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e
alle prestazioni comunitarie ricevute.

 

Comunicazione dati dei contratti di locazione
e/o noleggio – abrogata

Dal 1/1/2017 sarà abrogato l’obbligo di
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di
leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di
noleggio.