Art.42 Soppressione certificazioni sanitarie.

Fermi restando gli obblighi per i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria prevista dal Decreto 81/2008, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato attestante l’idoneità al lavoro per apprendisti e minori (bambini e adolescenti), limitatamente alle lavorazioni non a rischio e non soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria.

Entrata in vigore: 22.06.2013.

 

Art.50 Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti.

La legge di conversione ha confermato la previsione già contenuta nel D.L con cui è stata disposta la soppressione della disposizione che prevedeva, rispettivamente, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e la sanzione amministrativa a carico del committente, in riferimento ai versamenti dell’IVA relativi alle prestazioni effettuate nell’ambito di contratti di appalto/subappalto.

La decorrenza della disposizione si deve ritenere vada riferita alla data del pagamento dei corrispettivi. pertanto, già con riferimento ai pagamenti di corrispettivi, relativi ai contratti di appalto/subappalto in questione, eseguiti dalla data del 22 giugno 2013 non è più necessario attestare la regolare esecuzione dei versamenti IVA.

La soppressione di questo adempimento, va ricordato, era stata richiesta fin dalla sua introduzione, che ha avuto effetto sui pagamenti effettuati a partire dallo scorso 11 ottobre 2012, in riferimento ai corrispettivi derivanti da operazioni concluse in base a contratti stipulati dal 12 agosto 2012. La motivazione della soppressione era costituita principalmente dall’enorme difficoltà di attestare l’esecuzione degli adempimenti di versamento IVA e del conseguente rilevante onere posto a carico delle imprese per rispettare l’obbligo di attestazione.

Va sottolineato che anche in sede di conversione in legge è stato confermato che rimangono invece, applicabili le stesse disposizioni, sia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore che della sanzione amministrativa per il committente, in riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e/o dal subappaltatore.

Entrata in vigore: 22.06.2013

 

Art.51 Abrogazione del modello 770 mensile.

E’ abrogata la disposzione che prevedeva la sostituzione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta modello 770 Semplificato con un flusso mensile di dati.

Entrata in vigore: 22.06.2013.

 

Art.51-bis Ampliamento dell’assistenza fiscale.

Dall’anno 2014 (redditi 2013), i titolari di taluni redditi di lavoro dipendente potranno presentare il mod. 730 anche in asssenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. se dal mod.730 emergerà un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà trasmettere telematicamente la delega di versamento, oppure consegnare il mod. F24 cartaceo al contribuente , che eseguirà il versamento.

Se emergerà un importo a credito, il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle ENtrate. Per l’anno 2013 (redditi 2012), questi soggetti possono presentare lo speciale mod.730 dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente nel caso in cui emerga un’eccedenza a credito.

Entrata in vigore: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate già emanato (22/08/2013 prot. 100191/2013.