Si comunica che a decorrere dall’8 ottobre
2016, i committenti imprenditori, anche agricoli, e i professionisti che
intendono ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio (buoni lavoro), sono
tenuti ad effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i
seguenti adempimenti:
– inoltrare comunicazione di
attivazione dei buoni alla Direzione Territoriale del lavoro competente (D.T.L.),
tramite posta elettronica (certificata se possibile);
– attivare i buoni tramite la consueta
procedura on-line dell’INPS o call-center.
Nella comunicazione alla D.T.L. che andrà
inoltrata all’indirizzo di posta elettronica dtl.parma@pec.lavoro.gov.it vanno
indicati:
–
i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
–
il luogo dove avverrà la prestazione;
– il giorno, l’ora di inizio e di fine della
prestazione;
Per gli imprenditori agricoli la
comunicazione dovrà essere riferita ad un arco temporale non superiore a tre
giorni.
In caso di violazioni inerenti i suddetti obblighi di comunicazione, è
prevista l’applicazione della sanzione da 400 a 2.400 Euro (con un minimo
effettivo di 800 Euro), in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione.