A
decorrere dal 1° gennaio 2018 il tasso d’interesse legale risale e passa dallo
0,1% allo 0,3%.


Tra
gli effetti conseguenti a tale modifica (es. remunerazione del deposito
cauzionale nelle locazioni di immobili, valore dell’usufrutto vitalizio, ec.),
si segnala in particolar modo l’aumento della misura anche ai fini del
ravvedimento operoso in materia di imposte dirette, IVA, ritenute alla fonte,
IRAP, ecc, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.


Qualora
si regolarizzi una violazione che ha comportato un minor o un tardivo versamento
di un tributo, la disposizione sul ravvedimento operoso prevede che, oltre alla
sanzione ridotta, deve essere eseguito il pagamento del tributo e degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.


Gli
interessi moratori si calcolano sull’imposta non versata (o versata
tardivamente) al tasso legale vigente nel periodo concernente la violazione: ne
consegue che, per le violazioni commesse nel corso del 2017 e regolarizzate nel
2018, ai fini del computo dei predetti interessi dovrà essere applicato il tasso
dello 0,10% fino al 31/12/2017 e il nuovo tasso dello 0,30% dal 1° gennaio 2018
fino al giorno di effettivo pagamento.