La Legge di Bilancio 2017 ha portato alcune importanti novità al credito di imposta R&S istituito nel 2013 con il Decreto Destinazione Italia e spettante a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (a prescindere dal settore di appartenenza) che investono negli anni 2016-2020 nel settore della ricerca e dello sviluppo. Possono essere beneficiarie dell’agevolazione anche le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.
Il credito d’imposta è ora riconosciuto
nella misura del 50%
della spesa incrementale ossia,
della spesa in attività di R&S sostenuta in eccedenza rispetto alla media
di quella realizzata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
L’importo massimo annuale riconosciuto è ora pari a 20
milioni di euro per
ciascun beneficiario. La soglia
minima di spesa in
attività di R&S deve essere pari, almeno, a 30 mila euro in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire
dell’agevolazione. Il
credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono stati sostenuti i costi.
La ricerca ammissibile può essere così definita:
- Lavori
sperimentali o teorici volti all’acquisizione di nuove conoscenze senza che
siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - Attività
di ricerca o di indagine volte ad acquisire nuove conoscenze per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare prodotti, processi o
servizi esistenti; - Acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica e commerciale (e di altro tipo) allo scopo
di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi
prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di
fattibilità (che possono essere condotti anche in altre fasi della ricerca),
purché non siano destinati ad uso commerciale; - Produzione
e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano
impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità
commerciali;
Non si considerano attività di ricerca e
sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche quando tali
modifiche rappresentino dei miglioramenti.
Tra i costi ammissibili al credito di imposta vi
sono:
- personale
impiegato nelle attività di R&S; - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di
utilizzo per l’attività di R&S e comunque con un costo unitario non
inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA; - spese
relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o con altre imprese comprese
le start-up innovative esterne al gruppo societario; - competenze tecniche e privative
industriali relative a
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti
esterne.
Per ulteriori informazioni sulla misura, presentazione della domanda, documentazione occorrente rivolgersi a:
PREFINAPARMA SRL
Davide Maestri | T. 0521.227295 – E. dmaestri@cnaparma.it