La Legge di Bilancio 2017 ha portato alcune importanti novità al credito di imposta R&S istituito nel 2013 con il Decreto Destinazione Italia e spettante a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (a prescindere dal settore di appartenenza) che investono negli anni 2016-2020 nel settore della ricerca e dello sviluppo. Possono essere beneficiarie dell’agevolazione anche le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

 

Il credito d’imposta è ora riconosciuto
nella misura del 50%
della spesa incrementale
ossia,
della spesa in attività di R&S sostenuta in eccedenza rispetto alla media
di quella realizzata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
L’importo massimo annuale riconosciuto
è ora pari a 20
milioni di euro
per
ciascun beneficiario. La soglia
minima di spesa
in
attività di R&S deve essere pari, almeno, a 30 mila euro in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire
dell’agevolazione. Il
credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono stati sostenuti i costi.

 

La ricerca ammissibile può essere così definita:

  • Lavori
    sperimentali o teorici volti all’acquisizione di nuove conoscenze senza che
    siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • Attività
    di ricerca o di indagine volte ad acquisire nuove conoscenze per mettere a
    punto nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare prodotti, processi o
    servizi esistenti;
  • Acquisizione,
    combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
    di natura scientifica, tecnologica e commerciale (e di altro tipo) allo scopo
    di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
    modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla
    definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi
    prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione
    di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di
    fattibilità (che possono essere condotti anche in altre fasi della ricerca),
    purché non siano destinati ad uso commerciale;
  • Produzione
    e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano
    impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità
    commerciali;

 

Non si considerano attività di ricerca e
sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche quando tali
modifiche rappresentino dei miglioramenti.

Tra i costi ammissibili al credito di imposta vi
sono:

  • personale
    impiegato nelle attività di R&S;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
    utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
    , in relazione alla misura e al periodo di
    utilizzo per l’attività di R&S e comunque con un costo unitario non
    inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA;
  • spese
    relative a contratti di ricerca
    stipulati con università, enti di ricerca o con altre imprese comprese
    le start-up innovative esterne al gruppo societario;
  • competenze tecniche e privative
    industriali
    relative a
    un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
    semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti
    esterne.

Per ulteriori informazioni sulla misura, presentazione della domanda, documentazione occorrente rivolgersi a:

 

PREFINAPARMA SRL

Davide Maestri | T. 0521.227295 – E. dmaestri@cnaparma.it

 

Tag: