Il Ministero, pur dando atto della definizione di “tratta” fornita con la determinazione dell’Osservatorio del 10 luglio 2012, secondo la quale la stessa si identificherebbe in generale con la “distanza chilometrica dal luogo di presa in consegna a quello di riconsegna delle merci, passando attraverso le eventuali località di carico e/o scarico intermedie.

 

In ragione della loro specificità e che nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di “prodotti petroliferi” o di “leganti idraulici e prodotti affini”, alla lunghezza della tratta come appena definita “andrà sommata la distanza chilometrica fra l’ultimo luogo di riconsegna delle merci e il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse”, ha rilevato che in tale sede nulla è stato precisato con riferimento alla possibilità di intendere la tratta in termini giornalieri o addirittura mensili.

 

Su tale aspetto, il Ministero ha chiarito, con riferimento ad ogni tipologia di trasporto, quanto segue: per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per un unico committente è ammesso un calcolo chilometrico giornaliero su cui, ai fini della determinazione del corrispettivo, si applicherà il corrispondente scaglione chilometrico di riferimento riportato nelle tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero.

Diversamente, non può essere ammesso un calcolo che muova da una base mensile, perché l’applicazione dello scaglione chilometrico di riferimento potrebbe generare incongruenze. Nel caso di trasporto commissionato con un contratto scritto di durata (e che abbia i requisiti di cui all’art. 6 del D.lgs. n.286/2005), il corrispettivo può essere definito tenendo conto della percorrenza chilometrica complessiva e, ove necessario, adeguato in applicazione del comma 5 dell’art. 83 bis.

 

In tale ipotesi, infatti, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione alla percorrenza chilometrica giornaliera del singolo veicolo.