A distanza di alcuni giorni dall’entrata in vigore della legge che ha disciplinato le nuove prestazioni occasionali, l’INPS ha pubblicato le proprie indicazioni operative con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e dal 10 luglio ha rilasciato la piattaforma informatica che deve essere utilizzata per il ricorso alle nuove prestazioni occasionali, sia attraverso il “Libretto famiglia” per i privati che il “Contratto di prestazione occasionale” per le imprese e i professionisti.

 

Di seguito un riepilogo delle indicazioni contenute nella circolare INPS riguardanti in particolare il Contratto di prestazioni occasionale, utilizzabile da imprese, professionisti, associazioni ed enti.

 

LIMITI E DIVIETI

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da parte delle aziende con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato. Non possono inoltre fare ricorso a queste prestazioni le Imprese agricole (salvo alcuni casi specifici), le Aziende dell’Edilizia (compresi i settori affini) e le imprese che operano nell’ambito dell’esecuzione di Appalti di Opere o Servizi. In caso di violazione di uno di tali divieti, l’utilizzatore è punito con una sanzione amministrativa da 500,00 € a 2.500,00 € per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

 

E’ inoltre vietato sia per il “Libretto famiglia” che per il “Contratto di prestazione occasionale” utilizzare prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

LIMITI DI COMPENSO ANNUO:

  • Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, potrà erogare compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile; ai fini del limite annuo sono computati al 75% i compensi per prestazioni occasionali svolte dai titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
  • Ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, potrà percepire compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
  • Ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore, potrà percepire compensi per un massimo di 2.500 € per ogni anno civile.

Nella prima fase di avvio della nuova procedura è opportuno che l’utilizzatore acquisisca una dichiarazione del lavoratore che attesti l’importo del compenso percepito per le prestazioni già rese, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge.

 

LIMITE DI DURATA:

E’ previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, salvo che per il settore agricolo per il quale sono previsti limiti diversi.

 

Attenzione: Il superamento dei limiti complessivi di compenso annuo o del limite di durata comporta la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

DIRITTI DEL PRESTATORE E OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE

Fermo restando che non è prevista l’applicazione di un contratto collettivo di lavoro, il prestatore ha i seguenti diritti: riposo giornaliero, pause e riposi settimanali come previsti per i lavoratori dipendenti, ed inoltre ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applicano le stesse disposizioni già previste per i buoni lavoro (art. 3, c. 8, d.lgs. n.81/2008).

 

COMPENSI

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 netti per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

 

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %, e gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale nella misura dell’1%.

 

REGISTRAZIONE DELL’IMPRESA E DEL LAVORATORE SUL PORTALE INPS

Per poter utilizzare le nuove forme contrattuali è indispensabile preventivamente provvedere alla registrazione sia da parte dell’utilizzatore e sia da parte del prestatore, collegandosi all’indirizzo internet: www.inps.it/ sezione Prestazioni e Servizi / Contratto di prestazione occasionale.

Al momento, in attesa che l’INPS provveda all’abilitazione degli intermediari, prevista entro il mese di luglio, per poter procedere alla registrazione è indispensabile il possesso da parte dell’utilizzatore e del prestatore, del proprio PIN dispositivo INPS. Il PIN INPS può essere richiesto online con una procedura che richiede alcuni giorni e un doppio passaggio, oppure direttamente agli sportelli dell’Istituto utilizzando il modello MV35 per i prestatori e SC65 per i datori di lavoro, con allegata copia di un documento di identità.


Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Le imprese devono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale, per il quale sono previste tre distinte opzioni:

 

– per le Pubbliche Amministrazioni;

– per le imprese agricole;

– per gli altri utilizzatori.

 

Al momento della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori devono fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro. I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario o libretto postale, sul quale l’INPS provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

 

In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato, pagabile presso gli uffici delle Poste Italiane. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso spettante al prestatore. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si informa della disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS (tel. 803164), è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del prestatore;

– la misura del compenso pattuita;

– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

– il settore di impiego del prestatore;

– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

 

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso il sito INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

 

Nel caso in cui per evenienze di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore può effettuare, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.


ATTENZIONE: La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 € a 2.500,00 € per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

 

LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore, cioè l’impresa, abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Le modalità di versamento sono:

  • versamento a mezzo modello F24 (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. NON è permesso il pagamento mediante l’utilizzo di crediti in compensazione.
  • strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps,). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.

Per il contratto di prestazione occasionale il modello F24 dovrà essere compilato indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’impresa che effettua il versamento; – nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”: nel campo “sezione”, la lettera “I” (INPS); nel campo “codice tributo/causale”, la causale contributo CLOC; -nel campo “codice”, nessun valore; – nel campo “estremi identificativi”, nessun valore; nel campo “riferimento A”, il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”; -nel campo “riferimento B”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

 

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

 

TRACCIABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

Allo scopo di favorire ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS consente l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o SMS:

  • della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
  • della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
  • della conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

CONTROLLI

L’INPS nella propria circolare ha messo in evidenza che, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

 

Per informazioni:

Fiorenza Maschi | Responsabile Legislazione lavoro CNA Parma

Tel. 0521/227211 – fmaschi@cnaparma.it