Si segnala in particolare
l’introduzione di una norma transitoria per i contratti di lavoro a tempo
determinato per effetto della quale le novità introdotte si applicano:

 

– ai contratti a termine
stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.L.;

ai rinnovi e alle proroghe
contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

 

Tuttavia, tenuto conto che le
disposizioni introdotte dal D.L. durante il periodo di vigenza rimangono
comunque valide, il quadro normativo di riferimento che si verrà a determinare
sarà il seguente:

 

1)      fino
al 13 luglio 2018: integrale applicazione delle vecchie regole previste dal
D.lgs. n.81/2015

 

2)      dal
14 luglio alla data di conversione in legge del D.L. n.87/2018: applicazione
delle novità introdotte dal D.L. stesso (durata massima di 24 mesi, causali se
necessarie, massimo 4 proroghe);

 

3)   dalla data di conversione in legge al 31 ottobre 2018:

   – applicazione delle
nuove regole ai contratti a termine instaurati per la prima volta;

   – applicazione delle
vecchie regole in vigore fino al 13 luglio (no causale, durata massima
36 mesi, n.5 proroghe), per i contratti che vengono prorogati (quindi
contratti stipulati prima della conversione in legge, che durante tale
periodo giungono a scadenza) o rinnovati (cioè riassunzioni di lavoratori con i
quali è già intercorso un precedente rapporto a termine prima della data
di conversione in legge del decreto);

 

4)   dal 1° novembre 2018: applicazione delle nuove regole anche per le
proroghe e i rinnovi.

 

In ogni caso, si evidenzia che le
modifiche introdotte dal D.L. sono state confermate anche in sede di
conversione in legge del decreto stesso:

 

– durata massima 24 mesi, salvo
diversa previsione dei contratti collettivi di ogni livello;

– obbligo di causale in caso di
durata complessiva superiore a 12 mesi o di rinnovo;

– massimo 4 proroghe;

– applicazione della
maggiorazione dello 0.50% in caso di rinnovo.

 

Sempre in sede di conversione in
legge, sono state introdotte le seguenti novità che entreranno
immediatamente in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U
.:

 

– limite massimo al numero di
lavoratori in somministrazione a termine o a tempo determinato e in
somministrazione a termine che possono essere contestualmente presenti presso
lo stesso datore di lavoro: salvo diversa previsione del contratto collettivo
applicato dall’utilizzatore, limite massimo del 30% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza all’utilizzatore al 1° gennaio, nel rispetto del limite
massimo contrattuale o legale, che si applica alle assunzioni a termine
dirette;


obbligo di rispettare le causali, ove richieste, da parte del solo soggetto
utilizzatore
, in caso di somministrazione a termine.

 

L’agenzia dovrà quindi
rispettare le causali solo per le eventuali assunzioni a termine non destinate
alla somministrazione.