La legge di bilancio 2017 ha prorogato
anche per l’anno 2017 il congedo di maternità obbligatorio per i padri
lavoratori dipendenti, in riferimento alle nascite ed alle adozioni/affidamenti
che si verificano in tale anno.

 

L’Inps chiarisce in proposito che al
congedo, pari a due giorni da fruire
anche in via continuativa entro cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia
o in Italia (in caso di addizione affidamento nazionale o internazionale) del
minore, si applicano le disposizioni attuative già in vigore (DM 22 dicembre
2012).

 

L’Istituto rammenta altresì che sono tenuti
a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il
pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre tutti i
lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro,
devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del
congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’istituto. In
questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all’Inps le giornate di
congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni già
fornite a suo tempo.

 

Per quanto concerne invece il congedo facoltativo di due giorni spettante
al padre
in sostituzione della madre, l’Inps conferma che NON è stato prorogato per l’anno
2017 e pertanto per tale anno non potrà essere fruito né indennizzato da parte
dell’istituto.

 

Per tale ragione, per tutto l’anno 2017 non
dovranno essere presentate domande, né esposte in Uniemens giornate di assenza
con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.

 

Si rammenta in proposito
che, la legge di bilancio 2017 ha previsto per l’anno 2018 la reintroduzione di
un giorno di congedo facoltativo in sostituzione del congedo di maternità della
madre, del quale il padre potrà usufruire in aggiunta al predetto congedo
obbligatorio

 

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