Dal 13 febbraio 2013 sono operative le disposizioni introdotte in via sperimentale dalla “Riforma del Lavoro”, inerenti il riconoscimento al padre lavoratore dipendente di due nuove forme di congedo da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, in riferimento alle nascite avvenute dal 1 gennaio 2013:

 

  • congedo obbligatorio di un giorno;
  • congedo facoltativo di due giorni in sostituzione dei giorni di maternità obbligatoria della madre.

 

Il decreto attuativo pubblicato in G.U. contiene altresì la regolamentazione per consentire alla madre lavoratrice di richiedere all’INPS, in sostituzione del congedo parentale, un contributo pari a 300 euro mensili per un massimo di sei mesi, utilizzabile alternativamente per il servizio di bay-sitting o per far fronte agli oneri dovuti in caso di fruizione di servizi per l’infanzia.

 

Siamo ora in attesa delle istruzioni INPS per il riconoscimento delle indennità e contributi spettanti.