Ad oggi, però, non ci sono novità e l’iter parlamentare per l’approvazione del DDL è ancora in corso. Ne consegue che restano confermate le vecchie disposizioni che prevedono ancora l’obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute in capo ai fornitori degli esportatori.

 

Restano, ovviamente, confermati anche i termini di presentazione, che stabiliscono che la presentazione possa avvenire, al più tardi, alla scadenza della liquidazione periodica, mensile o trimestrale, in cui la fattura emessa non imponibile verso l’esportatore sarebbe ricompresa. 

 

Ugualmente è anche confermata la possibilità dell’invio della comunicazione in anticipo rispetto a questa scadenza. Siamo, infatti, a conoscenza della consolidata pratica attualmente seguita di inviare la comunicazione appena la dichiarazione di intento viene ricevuta: è evidente che questo prudenziale comportamento è teso in particolare ad evitare dimenticanze di comunicazioni e potrà ancora essere adottato.

 

In sintesi, il fatto che non ci siano novità rispetto a questo adempimento determina che:

 

– è confermato l’obbligo di comunicazione all’Agenzia da parte del fornitore dell’esportatore;

 

– l’esportatore ha solo l’obbligo di inoltrare la dichiarazione di intento al suo fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione.

 

A questo proposito, siamo a conoscenza di casi di osservazioni mosse da parte di qualche fornitore di imprese esportatrici, a cui è stato “contestato” l’inoltro della dichiarazione di intento al fornitore stesso, non accompagnata dalla comunicazione inviata dall’esportatore all’Agenzia delle entrate e della relativa ricevuta.

 

In questi casi, è evidente che l’impresa esportatrice dovrà immediatamente relazionarsi con il proprio fornitore, facendo rilevare che le nuove disposizioni sono solo state annunciate con il DDL, ma non sono ancora LEGGE!