Il decreto
legislativo 151/2015 (successivamente anche il D.lgs. 185/2016) ha modificato l’art.3 della legge 68/1999, in materia di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, che anticipa l’obbligo di assunzione
del lavoratore disabile.

 

Tale obbligo scatterà contestualmente al raggiungimento del
limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più il vincolo legato ad una
nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minimia (15 dipendenti).

 

Pertanto i datori pubblici e privati saranno tenuti ad avere alla loro
dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’art.1
della legge 68/1999 nelle seguenti misure:  

 

7% dei  lavoratori
occupati, se occupano più di 50 dipendenti  (oltre all’1% riservato a vedovi, orfani o
profughi),

2 lavoratori, se occupano dal 36 a 50 dipendenti

1 lavoratore , se
occupano da 15 a 35 dipendenti
.

 

Tale modifica a decorrenza 1 gennaio 2017.

 

Si
ricorda, parallelamente , che è stato modificato il regime sanzionatorio con
aumento della sanzione amministrativa a 153,20 euro giornalieri e l’introduzione
dell’istituto della diffida (art. 13, d.lgs n. 124/2004).

 

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