E’ stato previsto lo
slittamento al 1° gennaio 2018 dell’abrogazione del “regime di
gradualità” (art. 3, c. 2, L. n. 68/1999). Tale previsione, non presente
nel testo originario del Decreto Milleproroghe,
è stata inserita tramite emendamento durante il processo di conversione in
legge .

 

In base a tale
proroga dei termini, fino al 31 dicembre 2017, per i datori di lavoro:

 


che occupano da 15 a 35 dipendenti (datori di lavoro in fascia d’obbligo C);


che siano un partito politico, organizzazione sindacale o organizzazioni che,
senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell’assistenza e della riabilitazione;

 

l’obbligo di
assunzione continuerà a scattare soltanto in presenza di una nuova assunzione,
valida ai fini della base di computo.

 

In altre parole, per
i datori di lavoro sopra elencati, continuerà, per l’intero 2017, ad applicarsi
il “regime di gradualità”, vale a dire che l’obbligo di assunzione ai
fini del collocamento mirato si concretizzerà esclusivamente in caso di
(almeno) una nuova assunzione.

 

Per quanto concerne
il termine “differito” per l’adempimento dell’obbligo occupazionale,
concesso in caso della prima assunzione (12 mesi + 60 giorni dall’assunzione;
art. 2, c. 2, D.P.R. n. 333/2000), in quanto considerato strettamente legato
alla vigenza della norma in commento, si ritiene continui a trovare
applicazione fino all’abrogazione del regime di gradualità (art. 3, c. 3, L. n.
68/1999).

 

L’abrogazione
dell’art. 3, c. 2, della L. n. 68/1999, in base al testo ora vigente, è
disposta a partire dal 1° gennaio 2018.

Ciò significa che il
rispetto delle quote di riserva, a partire da tale data (1° gennaio 2018 e non
più a partire dal 1° gennaio 2017), sarà obbligatorio e vigente
indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro effettui nuove assunzioni.

 

Entro il termine
massimo di 60 giorni dal 1° gennaio 2018, pertanto, i datori di lavoro sopra
elencati dovranno attivarsi al fine di adempiere all’obbligo di assunzione.

 

A titolo esemplificativo, possono
configurarsi le seguenti casistiche.

 

Caso

Perfezionamento obbligo di assunzione
disabile

Datore di lavoro che assume il 16°
dipendente computabile entro 31/12/2016

Entro 12 mesi + 60 giorni

Datore di lavoro che assume il 16°
dipendente computabile nel corso del 2017

Entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018

Datore di lavoro che assume il 16°
dipendente computabile nel corso del 2017 ed effettua un’ulteriore assunzione
entro il 31/12/2017

Entro 60 giorni dall’assunzione del
secondo lavoratore computabile

Datore di lavoro che occupa almeno 15
dipendenti computabili o assume il 15° dipendente computabile nel corso del
2017

Entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018