Il 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato la sentenza originata da un ricorso che un’impresa di trasporto belga ha proposto innanzi al Consiglio di Stato di quel Paese, per l’annullamento del regio decreto belga, in forza del quale può essere inflitta un’ammenda di importo pari a 1.800 euro qualora il conducente di un camion effettui il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo.

 

La Corte di Giustizia si è pronunciata su istanza del
Consiglio di Stato belga che ha chiesto di chiarire le disposizioni del

regolamento n. 561 del 2006 con particolare riferimento alla sussistenza di un divieto implicito
di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo.

 

Dopo aver chiarito che ogni volta che il regolamento fa
riferimento congiuntamente alle nozioni di “periodo di riposo

settimanale regolare” e di “periodo di riposo
settimanale ridotto”, esso utilizza l’espressione generale “periodo
di riposo settimanale”, la Corte ha stabilito che, considerato che nel paragrafo 8
dell’art. 8 del regolamento utilizza l’espressione “periodo di riposo settimanale ridotto”, il legislatore dell’Unione ha
avuto l’intenzione di consentire al conducente di effettuare i periodi di
riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e di vietargli,
invece, di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.

 

Secondo la Corte, ritenuto che il legislatore ha voluto
che i conducenti abbiano la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni
di alloggio idonee e adeguate, e considerato che la cabina di un camion non
sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi,
ritenere che i periodi di riposo settimanali regolari possano essere effettuati
a bordo del veicolo implicherebbe che un conducente possa effettuare la
totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo, contrastando
manifestamente con l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei
conducenti perseguito dal regolamento.

 

La conclusione è, pertanto, nel senso che l’art. 8,
paragrafo 8 del regolamento 561/2006
(2) contiene manifestamente il divieto,per i conducenti, di effettuare il
periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo. 
Tanto premesso, rilevata la mancanza nel nostro
ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, si ritiene, d’intesa anche con la Direzione Generale per il trasporto Stradale
e l’lntermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita
in merito, che il riposo settimanale regolare a bordo del
veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in
condizioni non idonee secondo la normativa vigente. Conseguentemente, nel caso
in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su
strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174
, comma 7, CdS, nell’ipotesi più
grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per
oltre il 20 per cento).


Naturalmente, potendo la violazione essere accertata
esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non
riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella
modalità corretta.

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